Rassegne di Giurisprudenza

Diritto all'indennità di accompagnamento in presenza di gravi patologie

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Previdenza e assistenza - Indennità di accompagnamento - Presenza di gravi patologie - Previsione di morte a seguito delle patologie entro un periodo di tempo imprecisato- Diritto all'indennità - Sussiste.
Le gravi patologie, tali da rendere l'individuo completamente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all'indennità di accompagnamento fin quando l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 dicembre 2020 n. 29449

Previdenza e assistenza - Soggetto affetto da malattia allo stato pre - Terminale - Presenza di gravi patologie - Inabilità al 100% - Prevedibilità che la morte sopraggiunga in dipendenza delle patologie - Diritto all'indennità di accompagnamento - Sussistenza - Negazione dell'indennità in caso di sola emergenza terapeutica. (Legge 18/1980, articolo 1; legge 508/1988, articolo 1)
La presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento (di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la svestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2003 n. 7179

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere.
Il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria caratterizzata da una certa stabilità, nel senso non può riconoscersi il suddetto diritto in quelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione; il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sé, la rapida evolutività della malattia. (Fattispecie relativa a quadro patologico caratterizzato da vascolopatia e diabete).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 agosto 2002 n. 11610

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere.
In tema di provvidenze per gli invalidi civili, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980 la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione a un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali; peraltro, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finché l'evento letale sia "certus an ma incertus" quando non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 luglio 2002 n. 9583