Rassegne di Giurisprudenza

Diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente deve provare che gli affari promossi sia andati a buon fine

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di agenzia - Risoluzione del rapporto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Inadempimento dell'agente - Mancato raggiungimento del volume di affari pattuito.
A differenza del rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa con la conseguenza che, ove le parti abbiano valutato l'importanza di un inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa.
Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 17 settembre 2021, n.25194

Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - Provvigione - In genere - Giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione - Onere probatorio dell'agente - Oggetto - Individuazione - Fattispecie.
Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione. (Principio affermato in fattispecie soggetta "ratione temporis" all'art. 1748 cod. civ. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65).
Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 6 novembre 2013, n.25023

Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - Provvigione - Domanda giudiziale relativa.
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernente documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., liberamente valutabile dal giudice di merito.
Cassazione, Civile, Sezione L, Sentenza del 7 giugno 2002, n. 8310