Rassegne di Giurisprudenza

Disciplina derogatoria all'obbligo di soggiorno in un determinato Comune

a cura della redazione di PlusPLus24 Diritto


Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Autorizzazione ad allontanarsi - Deroghe alla disciplina - Ammissibilità.
In tema di obbligo di soggiorno in un determinato Comune, in ordine alla questione della assimilabilità delle esigenze lavorative a quelle di salute e di famiglia previste dall'art. 12, d.lgs. n. 159/2011, la Corte costituzionale ha osservato che non è escluso, in linea di principio, che una disciplina derogatoria sia da estendere ad ipotesi non previste dal legislatore, precisando però che l'interpretazione estensiva della norma è possibile solo quando la ratio della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando ipotesi che manifestamente sono ad essa riconducibili e la cui mancata previsione può determinare una contraddittoria discriminazione.
Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 luglio 2021 n. 26304

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Autorizzazione ad allontanarsi per esigenze lavorative - Ammissibilità - Condizioni - Competenza a decidere.
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento. (Alla luce di tale principio, la Corte ha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall'art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell'art. 11 del citato d.lgs.).
Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 30 luglio 2020 n. 23392

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Esigenze lavorative - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio coatto può essere concessa alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune solo quando ricorrano gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia e non per soddisfare altre ragioni, quali quelle connesse ad esigenze lavorative, trattandosi di una previsione di stretta interpretazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità, non essendo irragionevole la mancata assimilazione delle ragioni di sanità a quelle lavorative, in quanto solo le prime possono mettere a repentaglio un bene primario della persona suscettibile di essere pregiudicato in modo irrimediabile).
Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 giugno 2020 n. 17852

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia - Fattispecie.
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto ad abbandonare il luogo di soggiorno obbligato per ragioni di cura e di lavoro, rilevando da un lato la carenza di una specifica motivazione in ordine alla gravità della situazione sanitaria, dall'altro l'assenza nel parametro normativo della possibilità di autorizzare l'allontanamento dal domicilio coatto per motivi di lavoro).
Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 agosto 2017 n. 38825