Disciplinare avvocati, non vi è mutamento del fatto se l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'addebito e può esercitare il diritto alla difesa
Avvocati - Procedimento disciplinare - Diritto di difesa - Lesione - Mutazione del fatto - Non sussiste - Fattispecie relativa a violazione art. 23 codice deontologico forense
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non vi è menomazione del diritto di difesa per immutazione del fatto per il passaggio da una contestazione di induzione di atti nulli ad una condanna per induzione di atti annullabili (nel caso di specie quelli posti in essere dall'incapace in difetto di rappresentanza di protezione) dipesa da una mera riqualificazione giuridica della fattispecie ex articolo 427 c.c., immediatamente percepibile ab initio dall'avvocato incolpato. Per aversi mutamento del fatto infatti "occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa”. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il comportamento del Cnf che, pur dopo aver rilevato che si trattava, di atti annullabili e non nulli né illeciti ex articolo 23, comma 6, Codice Deontologico Forense, ha confermato l'addebito e non mitigato la sanzione sospensiva dalla professione forense per la durata di due mesi).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 novembre 2021 n. 31572
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Significato - Violazione del principio - Condizioni.In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l'incolpato, attraverso l'"iter" processuale, abbia avuto conoscenza dell'addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 marzo 2004 n. 5038
Avvocati - Procedimento disciplinare - Difesa - Correlazione tra addebito contestato e sentenza
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del processo, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 13 gennaio 2000, n. 289
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Contestazione degli addebiti
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che, con la lettura dell'imputazione, l'incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. Al riguardo, gli accertamenti del Consiglio Nazionale Forense implicano apprezzamenti non censurabili con ricorso per cassazione, quale rimedio proponibile avverso le decisioni del detto organo, ai sensi degli artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 - e 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, e non per denunciare l'inadeguatezza od altri vizi della motivazione, che non si risolvano essi stessi nella violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 18 ottobre 1994, n. 8482
Il reato colposo omissivo improprio nell’ambito della responsabilità medica
a cura della Redazione Diritto
Privacy del lavoratore, controlli difensivi del datore e necessità di informazione preventiva al dipendente
a cura della Redazione Diritto
Mantenimento dei figli: l’adempimento parziale integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
a cura della Redazione Diritto
Diligenza del buon padre di famiglia per il danneggiante assicurato nell’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.
a cura della Redazione Diritto