Civile

Disciplinare magistrati, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non “salva” il giudice

Le S.U. della Cassazione, sentenza n. 260/2026, hanno chiarito che il carattere “amministrativo” delle sanzioni sfugge al principio che regola la successione delle legge penali (favor rei)

di Francesco Machina Grifeo

L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non elimina la responsabilità disciplinare del magistrato che abbia pregiudicato la propria immagine o quella dell’ufficio. Gli illeciti disciplinari, infatti, sono riconducibili al genus di quelli amministrativi, per cui non trova applicazione il principio del favor rei. È questo uno degli approdi più significativi della sentenza n. 260/2026 delle Sezioni unite della Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura aveva deciso per la “rimozione” del giudice, attuale ricorrente, a cui erano stati addebitati plurimi illeciti disciplinari, tra cui la mancata astensione in procedimenti concorsuali, pur in presenza di rapporti di amicizia qualificata con i professionisti da lui nominati (curatori/commissari) che avevano poi conferito incarichi professionali retribuiti alla moglie avvocato. In sede penale, il giudice aveva patteggiato una pena di otto mesi (con il beneficio della sospensione condizionale) per il reato di abuso d’ufficio integrato proprio dalla violazione dell’obbligo di astensione.

Secondo il ricorrente, però, la Sezione Disciplinare avrebbe “erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole”, che ha disposto l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, previsto dall’art. 323 c.p..

Per le S.U. invece “essendo l’illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente”. “Le sanzioni disciplinari per i magistrati – prosegue la Corte - non possono ritenersi del tutto assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità”. Non solo, “la natura giurisdizionale del procedimento che porta all’irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale”.

Il ricorrente ha poi sostenuto che, con l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, “l’avvenuta commissione di esso non potrebbe comportare alcuna lesione del prestigio della funzione, dell’immagine e della credibilità del magistrato, non essendo il fatto (più) percepito come disvalore”. Per la Cassazione però così si perpetua “l’erroneo presupposto per cui la sanzione disciplinare sarebbe assimilabile ad una sanzione penale”. Al contrario, la valutazione dell’effettiva offensività delle condotte “emerge da una valutazione di fatto” che la Sezione Disciplinare ha effettuato “anche tenendo conto dell’avvenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio”. Nella motivazione del provvedimento tra l’altro si legge: “La condotta del dott. … ha incontestabilmente compromesso in maniera grave l’immagine e il prestigio del magistrato stesso e della magistratura nel suo complesso. Il reato posto in essere è espressione di un uso distorto del potere giudiziario, un utilizzo che piega la funzione giudiziaria all’interesse personale con lesione di uno dei principi fondanti della funzione, ovvero l’imparzialità”.

Siamo davanti – osserva la Cassazione – a un accertamento di fatto del requisito dell’offensività, nonostante l’abrogazione della fattispecie penalmente rilevante, sostenuto da adeguata motivazione e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

In definitiva, la sentenza chiarisce che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non incide sulla responsabilità disciplinare del magistrato, che resta ancorata alla verifica concreta della lesione dell’imparzialità e del prestigio della funzione.

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