Lavoro

Disconnessione e iperconnessione: a che punto siamo?

In virtù della proposta di legge n. 1961/2024, attualmente assegnata alla XI Commissione Lavoro, un nuovo diritto alla disconnessione potrebbe esser presto previsto per tutti i lavoratori (non solo gli “agili”) e per (almeno) dodici ore al termine del normale orario di lavoro

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di Alessia Consiglio*

L’Italia si è distinta per essere stato uno dei primi paesi europei ad adottare misure che regolassero l’iperconnessione già nel 2017. Ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 81/2017, infatti, il contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore agile deve, da allora, includere una clausola che disciplini “i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.

Pochi anni dopo, e pur sempre sottolineando la rilevanza dell’accordo tra le parti, il D.L. n. 30/2021 ha persino introdotto per i lavoratori agili un vero e proprio “diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche”.

Ciò che emerge dal panorama legislativo italiano, dunque, è un diritto alla disconnessione concepito (solo) per il lavoro agile (che, come sappiamo, è una modalità di lavoro legata a obiettivi piuttosto che a orari e spazi di lavoro prestabiliti) e il cui perimetro è aperto ad una certa negoziazione con il proprio datore di lavoro.

Questa impostazione ha avuto due evidenti effetti negli ultimi anni.

Il primo tocca i lavoratori “inclusi” in questa disciplina, ossia i lavoratori agili.

Negli anni, infatti, la disconnessione è diventata un’area di crescente interesse per questi lavoratori che - si ricorda - sono esclusi dalla disciplina sui limiti di orario (e dalla retribuzione degli straordinari): regolare la disconnessione dagli strumenti tecnologici del datore di lavoro è l’unico modo per garantire loro il rispetto dell’orario di lavoro. A ciò si contrappone, però, la previsione della legge n. 81/2017 che chiede al datore di descrivere le misure tecniche e organizzative che permettano la disconnessione del lavoratore: una disciplina che non è immediata né nel suo contenuto precettivo né nella sua realizzazione pratica considerato che non tutti i datori di lavoro dispongono di tali misure tecnologiche.

Il secondo effetto riguarda, invece, gli “esclusi” dalla disciplina. Il diritto alla disconnessione così come sinora elaborato dal legislatore italiano ha lasciato tutte le altre modalità di lavoro prive non solo di un vero e proprio diritto alla disconnessione, ma anche di una regolamentazione minima della connessione.

Non può che suscitare una certa curiosità, allora, la proposta di legge n. 1961/2024 “Disposizioni in materia di diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro” attualmente assegnata alla XI Commissione Lavoro secondo la quale un nuovo diritto alla disconnessione potrebbe essere presto previsto per tutti i lavoratori e per (almeno) dodici ore al termine del normale orario di lavoro.

Cosa cambierà se la proposta di legge dovesse essere approvata?

  • Il diritto alla disconnessione potrebbe non essere più lasciato alla libera negoziazione delle parti nell’ambito di accordi individuali: il nuovo disegno di legge mira a stabilire i termini e i tempi del diritto al riposo, anche nei giorni di lavoro a distanza. Il rischio è chiaro: se non affrontato con estrema cautela,l’irrigidimento delle norme sul lavoro a distanza - che per definizione si basa sulla flessibilità, sulla volontarietà e sull’accordo tra le parti - potrebbe renderlo non più coerente con i propri obiettivi: l’equilibrio tra vita professionale e vita privata e il risultato della prestazione lavorativa in contrapposizione al mero conteggio delle ore di lavoro;
  • La nuova disciplina si applicherà anche al lavoro autonomo che per sua natura è caratterizzato da un elevato grado di libertà organizzativa. Come potranno (e dovranno) coincidere le due discipline?

Dubbi non del tutto peregrini se si pensa che la violazione del diritto alla disconnessione potrebbe essere (per la prima volta) punita con multe da 500 a 3.000 euro.

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*Alessia Consiglio, Associate Studio legale Nunziante Magrone

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