Famiglia

Disconoscimento paternità più difficile se le relazioni si sono accavallate

Per la Cassazione, ordinanza n. 30844 depositata oggi, il marito non ha provato di aver conosciuto i fatti solo 13 anni dopo

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di Francesco Machina Grifeo

Come nella scena di un film. L’adulterio consumato 13 anni prima dalla moglie e che ha portato alla nascita dell’unico figlio, viene rivelato durante il pranzo di Natale dal padre dello sposo (che a sua volta l’avrebbe saputo dal nonno della sposa) davanti a tutta la famiglia. Ne segue (allo scadere dei 12 mesi per proporre l’azione) la richiesta di disconoscimento del figlio nato in costanza di matrimonio. Per la Cassazione, ordinanza n. 30844 depositata oggi, però nella “sceneggiatura” c’è qualcosa che non torna. La Prima sezione civile ha così dichiarato inammissibile il ricorso del papà, confermando la decisione della Corte di appello che aveva negato il disconoscimento.

Per il giudice di secondo grado, infatti, dalle “complessive risultanze istruttorie” emergeva che il ricorrente “non avesse provato di avere avuto conoscenza dell’adulterio al tempo del concepimento solo in occasione di un pranzo di famiglia tenutosi il 24 dicembre 2015, in occasione del quale suo padre, rivelò pubblicamente a tutti i presenti la relazione adulterina intrattenuta dalla nuora” (di cui avrebbe avuto notizia nel 2013 dal nonno della donna deceduto nel 2014). Il giudice di secondo grado ha infatti evidenziato la “non sufficienza della testimonianza resa circa la pubblicità data all’adulterio” alla luce delle “peculiarità” che avevano connotato il rapporto con la ex. E cioè: la breve durata del matrimonio “celebrato quando la gravidanza era già in corso” e la relazione intrapresa nella immediatezza della separazione “con una persona con cui – secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente - era già intercorsa una relazione nel periodo antecedente al matrimonio”.

Del resto, lo stesso ricorrente aveva riferito di “avere avuto sentore sin dal 2002 di una precedente relazione” della futura moglie col successivo compagno. Mentre “la breve durata del matrimonio”, conclusosi nel 2004, “rendeva singolare che solo dopo molti anni, nel 2015, il risalente adulterio fosse stato reso noto, peraltro in una occasione pubblica, come un pranzo di Natale”.

Più in generale la Corte ricorda che in tema di disconoscimento della paternità grava sull’attore la prova del momento di avvenuta conoscenza dell’adulterio e che, come già affermato da questa Corte, «La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo».

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