Comunitario e Internazionale

Discrimina i lavoratori a tempo parziale la previsione di una soglia unica per la retribuzione supplementare

A parità di mansioni si determina un’eccessiva onerosità o un’impossibilità rispetto a chi è assunto a tempo pieno

di Paola Rossi

La Corte Ue precisa che - a meno di giustificati motivi - è discriminatorio prevedere il diritto a una retribuzione supplementare che sia legato al superamento di un determinato monte ore fissato però in egual misura per i dipendenti a tempo pieno e quelli in part time.

Secondo la decisione sulla causa C-660/20 ciò determinerebbe di fatto un aggravio maggiore di tempo di lavoro aggiuntivo, legato alla retribuzione premiale, per chi ha un contratto a tempo parziale. Ciò determinerebbe di fatto una discriminazione illegittima dei lavoratori part time che - per superare la soglia oraria su cui si fonda l’aumento in busta paga - perdono di fatto il perimetro “temporale” del loro rapporto contrattuale.

Spiega la Corte Ue che, se i lavoratori svolgono nell’ambito del loro orario “normale” parziale le stesse mansioni di chi lavora sulla base del tempo pieno non sussiste una valida giustificazione alla fissazione di una soglia unica uguale per tutte le categorie di dipendenti.

Infatti, a parità di mansioni, andrebbe al contrario applicata ai lavoratori part time una soglia “proporzionale” all’orario di lavoro parziale fissato nel contratto di lavoro.
In definitiva, una misura fissa identica per tutti di ore di lavoro aggiuntive retribuite con una voce supplementare determina di fatto la vanificazione della base contrattuale di un lavoro part time e la lesione del diritto a una parità di trattamento tra lavoro parziale e tempo pieno.

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