Penale

Dissesto di Srl posseduta da società fallita non imputabile all'amministratore di quest'ultima

L'accertamento di condotte distrattive o dissipatorie nella gestione della società acquisita va formalmente rivolto ai suoi vertici

di Paola Rossi

Non si può imputare all'amministratore della società fallita il reato di bancarotta per il dissesto della società cui aveva conferito l'unico ramo d'azienda se il conferimento risulta congruamente remunerato. Nel caso affrontato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 33117/2020 il conferimento in questione era stato operato dall'amministratore unico della Srl liquidata e poi fallita a favore di altra società dalla quale in cambio otteneva l'intero capitale sociale e che era quindi riferibile al medesimo imprenditore. Contro l'assoluzione il ricorso del Procuratore respinto dai giudici di legittimità.

La decisione - La Cassazione fa infatti rilevare come l'assoluzione riguardava l'iniziale conferimento dell'unico ramo in bonis dell'originaria Srl gestita dall'amministratore imputato in quanto l'operazione risultava legittima in base alla perizia di stima iniziale e a quella svolta in occasione della volontaria liquidazione prima del fallimento. Era stato, infatti, acclarato come congruo il corrispettivo ricevuto dalla prima società poi fallita pari all'intero capitale sociale di quella beneficiaria del conferimento. Per cui, escluso il danno ai creditori della Srl fallita, l'imputato veniva assolto. Ma il ricorso contro l'assoluzione sostenuta dalla valutazione positiva delle perizie sul conferimento iniziale, cerca di far rilevare i medesimi profili di responsabilità penale per il successivo dissesto della società beneficiaria dell'iniziale conferimento. Sulla gestione di quest'ultima emergono, infatti, dalla sentenza profili di responsabilità per il dissesto anche di tale ente interamente posseduto dalla fallita, come l'affitto a canone incongruo ad altra società detenuta a sua volta dal medesimo imprenditore. Ma l'imputazione per tali condotte distrattive o dissipatorie andava fatta all'amministratore della Srl benficiaria dell'iniziale conferimento e non alla medesima persona in qualità di amministratore della società fallita anche se unico proprietario della Srl acquisita, che aveva poi perso valore.

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