Divieto del terzo mandato senza deroghe
La durata del secondo sotto i due anni non consente una nuova candidatura
Il divieto del terzo mandato consecutivo per i consigli degli Ordini degli avvocati vale anche se il precedente ha avuto una durata inferiore ai due anni. Partendo da questo presupposto le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 25040) hanno respinto il ricorso di tre consiglieri dell’ordine di Cagliari contro la sentenza del Consiglio nazionale forense, che dichiarava la loro ineleggibilità.
Ad avviso dei ricorrenti la preclusione, prevista dalla legge 113/2017, non li riguardava, perché il loro secondo mandato consecutivo era rimasto sotto i due anni, interrompendo così la «consecutività che osta alla ricandidatura del terzo mandato». Il Supremo collegio chiarisce che attribuire efficacia interruttiva al mandato “incompleto” sarebbe in assoluto contrasto con la ratio della legge che pone il limite dei due mandati, con una disposizione che ha ottenuto l’avallo della Corte Costituzionale. E dunque in contrasto con gli obiettivi di favorire un ricambio fisiologico all’interno degli organi, bloccare il rischio di cristallizzazione della rappresentanza e tutelare il principio di uguaglianza per accedere alle cariche elettive.
Irragionevole durata, chi va contro la giurisprudenza perde l’equo indennizzo
di Francesco Machina Grifeo