Divisione, in caso di conguaglio deve essere qualificata come vendita
La qualificazione tributaria della divisione, operata nel Dpr 131/1986 (il testo unico del registro), è espressiva della scelta del legislatore, che esclude l’ipotizzabilità di un effetto traslativo in presenza di una divisione senza conguagli
La divisione senza conguagli ha natura dichiarativa e non traslativa e quindi è soggetta a imposta di registro con aliquota dell’1%, a condizione che l’assegno attribuito a ciascuno dei condividenti (la «quota di fatto»), corrisponda alle loro «quote di diritto» e, cioè, al valore della quota sulla massa comune spettante ai condividenti prima della divisione.
Se invece la divisione ha come esito l’assegnazione al condividente di beni di valore eccedente il valore della sua quota sulla massa comune...
Impatriati e forfetari: l’Agenzia apre al cambio in corsa
di Gabriele Tancioni*