Famiglia

Divisione della comunione de relato, la riforma del 2015 non è retroattiva

La novità infatti incide sui termini di prescrizione

di Giovanni Negri

La nuova disciplina sulla cessazione della comunione, prevista dalla riforma sul “divorzio breve”, non è retroattiva e non si applica ai procedimenti di divisione della comunione de residuo (quella che riguarda i beni personali appartenenti ai coniugi, che non rientrano nella comunione legale e che, se non consumati, sono divisi in parti uguali tra i coniugi al momento dello scioglimento) in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza della prima sezione civile n. 4492 che ritiene questa soluzione come preferibile, alla luce del generale principio di irretroattività, sancito dall’articolo 11 delle Preleggi, e del fatto che la disposizione incide sul termine di prescrizione.

La riforma

Con la riforma, entrata in vigore il 26 maggio del 2015, venne stabilito che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il residente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati oppure alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi davanti al presidente, se omologato. Quanto alla disciplina transitoria, la legge stabilì che la norma si applica ai procedimenti in corso al 26 maggio anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto è ancora pendente.

La fase transitoria

Dove da definire, e la Cassazione interviene ora d’ufficio sul punito ammettendo l’assenza di qualsiasi precedente, è l’individuazione del regime da applicare alla comunione de residuo e al suo scioglimento. Con riflessi sui termini di prescrizione a seconda della scelta adottata.

La Cassazione, allora, mette in evidenza come deve essere escluso che per procedimenti in corso, cui applicare la riforma, possa intendersi anche il giudizio di divisione della comunione, perchè, altrimenti, interpretando in questo modo l’articolo 3 della legge 55/15, si applicherebbe uno ius superveniens «che ha anche anticipato, individuano il momento in cui si verifica la cessazione della comunione dei bei tra i coniugi in quello in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione correlata di divisione, a situazioni quale quella oggetto del presente giudizio, in cui tali provvedimenti erano intervenuti oltre 10 anni prima, in violazione del principio generale di irretroattività della legge».

La prescrizione

Deve così essere respinta la tesi fatta valere con il ricorso da parte della difesa di un noto scultore che aveva invece sostenuto come la riforma si dovesse applicare anticipatamente anche ai giudizi di divisione in corso, facendo quindi scattare la prescrizione ai danni della ex moglie in un momento precedente. Ex moglie che, nel giudizio in corso lamenta l’occultamento su conti esteri di considerevoli somme di denaro che invece avrebbero dovuto fare parte della comunione da dividere.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Ventiquattrore Avvocato 8 luglio 2020

Riviste

Galluzzo Sabina Anna Rita

Percorsi di Giurisprudenza