Divisione ereditaria: sull'obbligo di rendiconto il giudice decide le modalità
In tema di divisione ereditaria, l'articolo 723 del Cc prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, sono tenuti al rendiconto, ma non stabilisce le modalità del rendiconto suddetto, né, in particolare, impone il ricorso a quelle degli articoli 263 e seguenti del Cpc, la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa e affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 3 maggio 2019 n. 11731.
Nelle pronunzie in materia di conguaglio divisionale, per i giudici di legittimità, il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa e, non soltanto in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all'indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'accertamento e quella della decisione, determinandosi, di regola, l'incremento di tale valore con una progressione più accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente Istat non è, in tal caso, sufficiente ai fini di un'equa determinazione del conguaglio al momento della decisione, ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest'ultima dev'essere aggiornata al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza di un reale incremento di valore dell'immobile nelle more del giudizio, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici Istat, dell'originario valore di stima.
Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 3 maggio 2019 n. 11731