Famiglia

Divorzi, assegno all’ex con prove forti

Sostegno non automatico: la parte non autosufficiente che è stata a casa durante il matrimonio deve dimostrare il contributo dato alla vita comune (contano durata e età). Non bastano, da soli, lo squilibrio economico e di redditi

di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

Attenzione a rinunciare al lavoro fuori casa e a un reddito proprio per occuparsi della famiglia. Se poi la relazione con il coniuge va in crisi e il matrimonio finisce non è scontato che dall’ex venga un aiuto economico. Né è automatico ottenerlo rivolgendosi al giudice, anche se il divario di reddito e patrimonio tra marito e moglie è evidente. Anzi: per avere l’assegno di divorzio, il contributo che l’ex più povero ha dato alla conduzione della vita familiare va dimostrato.

È uno degli effetti del nuovo corso in tema di assegno divorzile, partito nel 2017, quando la Prima sezione della Cassazione, con la sentenza 11504, ha superato il criterio della conservazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio, che fino a quel momento era stato utilizzato per regolare le questioni economiche alla fine della relazione. La Suprema corte quattro anni fa ha invece affermato che l’aiuto va riconosciuto solo all’ex coniuge che non è economicamente indipendente o non è effettivamente in grado di esserlo.

I nuovi criteri

Un netto cambio di orientamento, dunque, in parte temperato l’anno dopo sempre dalla Cassazione, questa volta a Sezioni unite. La sentenza 18287 del 2018 ha infatti spiegato che la valutazione sull’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex che chiede l’assegno di divorzio e sulla sua incapacità di procurarseli non va fatta tout court, perché l’assegno ha sì una funzione assistenziale, ma anche “compensativa e perequativa”.

Per decidere se attribuire o no l’aiuto economico occorre quindi mettere a confronto i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e soprattutto tenere conto del contributo che chi lo richiede ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale, in relazione alla durata del matrimonio e all’età.

Si riconosce così il ruolo di tutti quegli ex coniugi (nella maggior parte dei casi le mogli) che hanno rinunciato a una vita professionale per occuparsi a tempo pieno della famiglia e consentire ai partner (spesso i mariti) di fare carriera.

Dopo questa sentenza, la giurisprudenza ha via via applicato e declinato nei casi concreti i principi enunciati dalle Sezioni unite. Così, ad esempio, nella sentenza 27223 del 7 ottobre scorso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito e confermato l’assegno di divorzio all’ex moglie che, durante il periodo del matrimonio, si era dedicata alla famiglia e alla figlia, abbandonando il suo lavoro di giornalista in modo da permettere al marito, diplomatico, di fare carriera spostandosi all’estero senza problemi.

Analogamente, con l’ordinanza 14044 del 21 maggio scorso, la Corte di cassazione ha confermato l’assegno divorzile all’ex moglie rimasta fuori dal mondo del lavoro durante il matrimonio, durato più di dieci anni, per la scelta, condivisa con l’ex marito, di dedicarsi alla casa; ma i giudici hanno anche rilevato che in questo caso l’ex moglie, giovane e in possesso di un diploma di estetista, non è esonerata dal cercare una occupazione che la renda economicamente autonoma.

La prova del «contributo»

Peraltro, il contributo alla vita comune del coniuge che “sta a casa” va dimostrato e l’onere della prova grava proprio sull’ex che chiede l’assegno. La Cassazione lo ha ricordato con la sentenza 27276 del 7 ottobre scorso: «I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile - scrivono i giudici - sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l’assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente».

Aspetti che, secondo la Cassazione, in questo caso non sono stati tenuti in debito conto dalla Corte d’appello, che «ha presunto un sacrificio sul piano lavorativo» dell’ex moglie, tra l’altro «in relazione a un periodo successivo alla separazione coniugale», mentre la valutazione del contributo dato alla vita familiare e al patrimonio comune deve essere circoscritta al periodo del matrimonio. Per queste ragioni, la Suprema corte ha bocciato la pronuncia d’appello che aveva riconosciuto l’assegno di divorzio all’ex moglie e l’ha rinviata alla stessa corte di secondo grado che dovrà decidere (in diversa composizione) utilizzando i criteri corretti.

Stesso esito - cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione - per l’ordinanza 27561 dell’11 ottobre scorso. In questo caso i giudici di secondo grado avevano concesso l’assegno di divorzio all’ex moglie senza valutare - si legge nell’ordinanza - se la sua non indipendenza economica fosse «saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari». La Cassazione ribadisce infatti che i giudici di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che chiede l’assegno, devono tenere conto «della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge» durante il matrimonio, mentre non rilevano - da soli - lo squilibrio economico tra gli ex e l’alto reddito dell’altro. Così, proprio con l’obiettivo di dimostrare il contributo alla vita comune, nel nuovo giudizio (di rinvio) di fronte alla Corte d’appello le parti sono rimesse «nei poteri di allegazione e prova».

L’evoluzione della giurisprudenza in pillole

1. Il «tenore di vita»
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 11490 del 1990) ha affermato che l’assegno divorzile ha carattere solo assistenziale e che viene concesso all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati per conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. Per quantificare l’assegno si considerano i criteri indicati dalla legge sul divorzio: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo dato alla famiglia, il reddito e la durata del matrimonio.

2.Il cambio di rotta
La Cassazione ha modificato orientamento sull’assegno di divorzio con due sentenze, la 11504 del 2017 e la 18287 del 2018, quest’ultima a Sezioni Unite, che hanno valorizzato il principio dell’autoresponsabilità economica di ogni coniuge. L’assegno viene riconosciuto al coniuge che non ha mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, comparando anche le condizioni economiche delle parti e il contributo dato alla vita familiare.

Non basta il gap tra i redditi
La Cassazione ha poi chiarito (con le sentenze 24932, 24934 e 24935 del 2019) che lo squilibrio economico tra i coniugi e l’alto reddito di uno di loro non sono da soli elementi decisivi per attribuire e quantificare l’assegno di divorzio. Bisogna invece provare che il divario tra i redditi dei coniugi è direttamente causato dalle scelte di vita concordate tra i due. Altrimenti l’assegno diventerebbe un «prelievo forzoso» proporzionale ai redditi.

Il contributo alla vita comune
Per riconoscere e quantificare l’assegno divorzile è centrale valutare il contributo dato dal coniuge che lo chiede durante la vita matrimoniale. Questo contributo va provato e l’onere della prova ricade sul coniuge che chiede l’assegno. La prova non può essere “presunta” e non può essere individuata con sacrifici sul piano lavorativo successivi alla separazione ma va riferita al perdurare della vita matrimoniale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 27276 del 7 ottobre 2021.

Prove da fornire
La Suprema corte (con l’ordinanza 27561 dell’11 ottobre 2021) ha cassato con rinvio la pronuncia d’appello che aveva attribuito l’assegno divorzile senza analizzare il contributo fornito dall’ex moglie che lo chiedeva alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune. La decisione torna nelle mani della corte d’appello in altra composizione. Per consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, le parti devono essere rimesse nei poteri di allegazione e prova in tema di contributo alla vita comune.

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