Famiglia

Divorzio: nell'affidamento è necessario ascoltare anche il minore infradodicenne

Il minore va ascoltato ed è necessario valutare quelle che sono le sue aspirazioni e i suoi desideri

di Giampaolo Piagnerelli

Nel giudizio di divorzio e, in particolare, nell'affidamento dei figli minori in via prevalente a uno dei due coniugi il giudice deve considerare la volontà e le aspirazioni del minore anche se infradodicenne. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 23804/21. Venendo al caso concreto la Corte d'appello aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio e affidato i due figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre.

L'appello. La madre ha impugnato la sentenza invocando la violazione dell'articolo 12 della convenzione di New York del 1989, per avere la sentenza impugnata deciso in ordine alla collocazione prevalente dei figli minori in evidente contrasto con il principio dell'interesse esclusivo morale e materiale della prole. In particolare i Supremi giudici hanno chiarito che l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quando l'età del minore si approssimi a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale di ascolto. La Cassazione precisa che l'audizione del minore consente la sua partecipazione attiva, all'interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni e i suoi bisogni. Nel caso in esame vi è stata una chiara volontà espressa dal figlio dodicenne di convivere con la madre e tale volontà non è stata apprezzata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. In tal modo la Corte territoriale ha violato la prescrizione normativa dell'ascolto del minore che richiede una valorizzazione attuale e sostanziale dal punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne.

Conclusioni. I giudici di merito, pertanto, non hanno tenuto conto delle valutazioni e opinioni espresse dal minore e quindi la decisione sul suo collocamento va cassata per consentire alla Corte di appello una nuova verifica su quale sia la residenza del fanciullo, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse.

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