Famiglia

Divorzio, l'assegno di accompagnamento corrisposto all'ex moglie per il figlio non riduce il mantenimento dell'ex marito

Si tratta di una somma che serve all'affidatario per fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio portatore di handicap

di Giampaolo Piagnerelli

In regime di divorzio - l'indennità di accompagnamento corrisposta dall'Inps all'ex moglie (affidataria del figlio con handicap) - non può incidere negativamente sul quantum corrisposto a titolo di mantenimento dall'ex marito all'ex moglie. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 10423/23.

La vicenda

Venendo ai fatti l'ex marito ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, già concordate dai coniugi, in relazione al contributo al mantenimento del figlio, fissato in 300 euro mensili oltre spese straordinarie, chiedendone la revoca o la riduzione a 50 euro poiché l'ex moglie, aveva (già all'epoca del giudizio di divorzio) ottenuto dall'Inps l'erogazione a cadenza mensile di un'indennità di accompagnamento per il figlio della coppia, il cui effettivo percepimento, per l'importo di 520,29 euro, non era stato "appalesato" dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio, essendo il marito all'epoca consapevole solo della circostanza che la domanda era stata presentata. Il ricorrente ha eccepito, così, che se fosse stato a conoscenza dell'effettiva erogazione da parte dell'Inps di un assegno periodico in favore del figlio, le proprie determinazioni in merito al mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero state di certo diverse (quindi minori). I Supremi giudici hanno puntualizzato, però, che l'assegno erogato dall'Inps, garantisce alla controparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulteriori per far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari e straordinari del figlio invalido .

La funzione dell'accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è, infatti, finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente. Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona invalida e per il familiare che se ne prende cura. In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo.

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