Famiglia

Divorzio, assegno non dovuto: la restituzione è totale

Lo ha chiarito Corte di cassazione, sentenza n. 28646 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito

di Francesco Machina Grifeo

Nell'ipotesi di riforma della sentenza attributiva dell'assegno di divorzio, perché giudicato non dovuto, l'obbligo di restituzione scatta dall'incasso del primo euro e non da quello della sentenza che ha dichiarato il versamento non dovuto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 28646 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito nei confronti della moglie.

La vicenda
In primo grado fu decisa la corresponsione di un assegno divorzile in favore della ex moglie "in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti". La decisione fu poi confermata dalla Corte di appello di Ancona nel 2015, ma la Suprema Corte, con ordinanza n. 20525 del 2017, diede ragione al marito (i mezzi economici della donna furono giudicati "adeguati a mantenere un tenore di vita più che dignitoso") e rinviò alla C.d.A. che revocò l'assegno e condannò la donna alla restituzione delle somme ricevute però soltanto a partire dall'agosto 2017, e cioè dalla decisione della Cassazione. Proposto nuovamente ricorso, la Suprema corte l'ha accolto.

Secondo il ricorrente, infatti, la corte dorica, malgrado avesse negato l'esistenza, ab origine, dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, aveva poi consentito la mancata restituzione di gran parte di quanto percepito sulla base di una presunta e generica buona fede, invece insussistente. E che, peraltro, avrebbe potuto «salvarla dalla restituzione dei meri frutti ed interessi, ma non la salverà mai dalla sorte capitale, che sarà sempre ed in ogni caso da restituire per intero».

La motivazione
I giudici di legittimità ricordano che la restituzione è stata limitata al periodo successivo alla data di deposito della ordinanza, perché la donna venne considerata in buona fede anche considerato che il mutamento di indirizzo della Cassazione a Sezioni unite (luglio 2018, n. 18287) era intervenuto in medias res.

Tuttavia per la Suprema corte: "Ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l'ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturatisi, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato". Inoltre, gli eventuali mutamenti giurisprudenziali "possono essere uno degli elementi in base ai quali valutare la sussistenza, o meno, della buona fede dell'accipiens, ma non la fonte del diniego dell'obbligazione restitutoria per pagamenti ab origine non dovuti".

Del resto, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha già opinato che "l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale". Ne consegue, pertanto, che l'obbligo restitutorio "dovrà riguardare anche il periodo ricompreso nell'intervallo temporale tra il momento in cui la stessa ha concretamente iniziato a percepire l'emolumento, poi risultato non dovutole, fino a quello della già citata ordinanza di questa Corte n. 20525 del 2017".

"Ne consegue, altresì - conclude la Corte -, che gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio".

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