Divorzio, assegno ripetibile se la disparità economica non ha causa nel matrimonio
Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 1999 depositata oggi, respingendo il ricorso di una ex moglie
Sì alla revoca dell’assegno divorzile se manca la dimostrazione del sacrificio patrimoniale subito dal coniuge durante il matrimonio. Non basta, dunque, la disparità economica, dovendosi anche provare che essa è derivata, o almeno si è accresciuta, a causa delle scelte condivise durante il coniugio. Non solo, in caso di assenza dei requisiti per l’assegno, esso è ripetibile sin dall’inizio. Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 1999 depositata oggi, che ha respinto il ricorso di una ex moglie.
In primo grado il Tribunale aveva condannato l’ex marito a versare 500 euro al mese. La Corte di appello, accogliendo il ricorso dell’uomo, oltre a negare l’assegno ha condannato la donna a restituire le somme riscosse dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (oltre alle spese di lite). Nella motivazione, il giudice di secondo grado spiega che il Tribunale si è limitato a constatare la divergenza dei redditi “senza minimamente preoccuparsi di verificare se tale divergenza trovasse causa nel matrimonio”. Non risultava, infatti, che la situazione deteriore della ricorrente fosse riconducibile a scelte condivise. Con riguardo poi alla opzione per il part time, quando i figli avevano sei e tre anni, mancava l’indicazione del reddito “perso”. Né vi erano i presupposti per un assegno di natura assistenziale, a fronte di un reddito di 20mila euro annui e la proprietà dell’appartamento.
La Suprema corte conferma la decisione. I motivi di ricorso sono inammissibili laddove si concentrano unicamente sullo “squilibrio economico” senza tener conto che la sentenza censurata si basava sulla assenza di prova in merito alla “riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle del marito, alla scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge”.
Mentre non conta quanto stabilito in sede di separazione. Com’è noto, infatti, l’assegno di separazione e l’assegno di divorzio sono tra loro distinti, poiché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, “mentre tale parametro non rileva per l’attribuzione dell’assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970”.
Con riguardo poi agli assegni già versati, la Corte afferma che opera la regola generale civile della “piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione ‘del richiedente o avente diritto’, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione”.
Correttamente, dunque, conclude la decisione, la Corte d’appello ha disposto “la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione”.
Resta invece dovuto l’assegno di mantenimento per il tempo che precede il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.


