Civile

Divorzio «breve», con le prassi della Procura Milano iter più snello

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di Giuseppe Finocchiaro

Come ben noto, il 26 maggio scorso è entrata in vigore la legge 6 maggio 2015 n. 55, recante «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi», cosiddetta legge sul “divorzio breve”, che ha drasticamente ridotto il periodo che deve intercorrere dalla separazione personale dei coniugi per poter ottenere il divorzio.

Mentre in passato era necessario il decorso di 3 anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, in virtù delle nuove disposizioni (che hanno modificato in parte l'articolo 3, lettera b), della legge 1° dicembre 1970 n. 898), è sufficiente che siano trascorsi «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

L’aggiornamento delle Linee guida della Procura di Milano - Prontamente, con provvedimento del 9 giugno scorso, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano ha aggiornato le proprie “Linee guida”, rivolte agli avvocati per la predisposizione e presentazione degli accordi conclusi all’esito del procedimento di negoziazione assistita in materia, provvedendo a dare indicazioni più specifiche altresì su alcune delle questioni applicative di maggiore frequenza nella prassi.

Si tratta di un opportuno aggiornamento e approfondimento delle Linee guida già adottate in precedenza (in particolare il 16 dicembre 2014 e delle quali si è dato conto su «Guida al Diritto »n. 6 del 31 gennaio 2015, pagine 13 e seguenti): il provvedimento merita plauso, oltre che per la già elogiata tempestività, per la condivisibile finalità di chiarire i punti rimasti ancora in ombra della nuova disciplina e per l’apprezzabile spirito di collaborazione tra uffici giudiziari e avvocatura da cui è animato, nel rispetto del principio di cooperazione sancito, oggi espressamente soltanto dall’articolo 2, comma 2, del codice del processo amministrativo, ma sicuramente applicabile in ogni ambito processuale.
In larghissima misura le nuove Linee guida si limitano a riprodurre le indicazioni che erano già state fornite in precedenza, sicché nel prosieguo si concentrerà l’attenzione esclusivamente sugli aspetti che presentano dei profili di novità.

L’abbreviazione del termine per il divorzio - Con specifico riguardo alla novità normativa introdotta dalla legge n. 55 del 2015 e che si è già richiamata sopra, le Linee guida correttamente (e ovviamente) precisano che il nuovo termine di 6 mesi si applica non soltanto al caso di separazione consensuale (così iniziata o trasformatasi tale) con decorrenza dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del tribunale, ma altresì con riguardo:

- all’accordo di separazione concluso all’esito della negoziazione assistita, con decorrenza dalla data certificata nell’accordo medesimo a opera degli avvocati;

- all’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale dello Stato civile, con decorrenza dalla comparizione dei coniugi avanti a questi.

Il termine per la presentazione dell’accordo alla procura della Repubblica - Rispetto alle precedenti, le nuove Linee guida si soffermano nel precisare, da un lato, che l’accordo deve essere presentato alla procura della Repubblica, a pena di irricevibilità, nel termine di 10 giorni dalla conclusione del medesimo, cioè dalla data in cui gli avvocati hanno certificato l’autografia delle sottoscrizioni delle parti, dall’altro lato, che l’eventuale modificazione della data che non sia stata espressamente approvata dalle parti è causa di rigetto dell'istanza di autorizzazione o nullaosta.

Entrambe le precisazioni devono essere condivise.Con particolare riguardo alla prima, secondo cui il mancato rispetto del termine di 10 giorni è causa di irricevibilità dell’istanza, deve osservarsi che l’articolo 6, comma 3, del Dl n. 132 del 2014, espressamente stabilisce tale termine, ma senza comminare alcuna sanzione per la sua inosservanza. Per stabilire le conseguenze della tardiva presentazione dell’istanza, a ragione del carattere generale che viene ordinariamente riconosciuto al codice di rito civile in materia, si devono ritenere applicabili le disposizioni dettate in materia di termini dagli articoli da 152 a 155 del Cpc. In particolare, ai sensi dell’articolo 152, comma 2, del Cpc, «I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente perentori». La circostanza che il termine sia da qualificarsi come ordinatorio, peraltro, non esclude che il suo mancato rispetto comporti la decadenza. Senza considerare che comunque sarebbe irragionevole che il legislatore fissi un termine senza stabilire che dal suo mancato rispetto discenda una qualche conseguenza.

Correttamente, poi, trattandosi di un procedimento “degiurisdizionalizzato”, seppure con il coinvolgimento dell’ufficio giudiziario della procura della Repubblica, quest’ultima ha indicato la sanzione della decadenza come “irricevibilità”, figura non contemplata da nessuna disposizione del codice di rito (ma in questo neppure è previsto che la procura della Repubblica operi un controllo sugli accordi delle parti!).

In ordine alla seconda precisazione, secondo cui è precluso ai difensori modificare la data di conclusione dell’accordo, vale ricordare che gli avvocati che assistono le parti nella negoziazione assistita (almeno uno per parte in quella in materia di separazione, divorzio e modificazione delle relative condizioni), devono certificare le sottoscrizioni. Ovviamente, poiché si tratta di una certificazione idonea ad attribuire certezza ex articolo 2704 del Cc alla data di conclusione dell’accordo, deve escludersi che la data medesima possa essere liberamente modificata dai difensori delle parti.

L’alterazione della data (come indicato nelle Linee guida, «per interlineatura o sbianchettamento») è da ritenersi rilevante non soltanto sotto il profilo deontologico, ma anche penale.

Assai importante, in una prospettiva pratico applicativa, è la specificazione secondo cui è ammissibile che le parti confermino nuovamente l’accordo già concluso in precedenza, così attribuendo una nuova data al proprio accordo.
Esclusione dell’applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale - Sempre a margine del rispetto del suddetto termine di 10 giorni, vale sottolineare che il medesimo non rimane sospeso nel periodo feriale decorrente dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, di cui all’articolo 1 (come modificato dall’articolo 16, Dl n. 132 del 2014) della legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Tale precisazione, imposta dalla considerazione che il procedimento di negoziazione assistita è per definizione “degiurisdizionalizzato”, cioè alternativo e diverso rispetto al processo (al quale, invece, tale disposizione è soltanto applicabile), è stata tra l’altro fatta propria espressamente anche dal ministro della Giustizia, con la circolare del 16 marzo 2015.
Rilascio del provvedimento - Con riguardo a questo aspetto, l’aggiornamento delle Linee guida non presentano novità rilevanti in una prospettiva pratica, ma non si possono non segnalare due assai significative differenze.Nella versione del 16 dicembre 2014, si stabiliva che «Sempre in attesa della dotazione della PEC sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l’atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell’accordo (l’originale rimarrà agli atti dell’Ufficio)».

Prima differenza risiede nell’assenza nell’aggiornamento del riferimento alla futura dotazione della Pec, sicché è rimasta semplicemente la prescrizione che onera almeno uno degli avvocati o un suo delegato a provvedere al ritiro. Le considerazioni al riguardo non possono non essere sconsolate in ordine alla situazione dell’Italia, che si conferma essere un paese in cui, da un lato, nulla è più perenne del provvisorio e, dall’altro lato, le soluzioni più semplici sono precluse: è, infatti, palese che l’applicazione delle comunicazioni via Pec nella specifica materia in esame è idonea non soltanto ad agevolare il compito dei difensori delle parti, ma anche delle procure. Stabilire che il ritiro del nulla osta o dell’autorizzazione avvenga - personalmente e materialmente - a cura di almeno uno degli avvocati (o di un loro delegato), infatti, non comporta soltanto che questi debba recarsi presso la procura per verificare se l’atto richiesto è stato rilasciato e in caso negativo tornare periodicamente, ma anche che il personale della procura debba assolvere a questo adempimento di “sportello”.

La seconda differenza emergente dall’aggiornamento concerne la notizia che verrà posto un quesito al ministero della Giustizia circa la necessità per gli uffici di procura di conservare gli originali degli accordi presentati per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione. Può facilmente immaginarsi che la ragione per cui il quesito verrà sollevato è da rintracciarsi nella difficoltà di conservare in archivio un gran numero di accordi: anche questa difficoltà pare suscettibile di essere ampiamente ridimensionata ove tutti gli atti di questo procedimento avvenissero in via telematica.

Contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria - L’aggiornamento delle Linee guida in esame, da ultimo, danno atto:

• da un lato, della circostanza che il ministero della Giustizia con circolare del 13 marzo 2015 «ha escluso l’esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all’articolo 6 della legge n. 162/2014»;

• dall’altro lato, che «Con circolare 13 aprile 2015 il Dirigente della procura della Repubblica di Milano ha escluso l’esigibilità dell’imposta di bollo, ritenendo legittimo, invece, richiedere il solo diritto di certificazione (€ 3.68) relativo al provvedimento del P.M.».

Procura di Milano – Linee guida su Convezione di negoziazione assistita: legge 55_2015 – 9 giugno 2015

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