Divorzio, esenzione dall'imposta di bollo e di registro anche per gli atti stranieri
Con la Risposta di interpello n. 351 del 20 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito presentato da uno dei due ex coniugi i quali, prima che con sentenza emessa in Spagna venisse sciolto il matrimonio tramite divorzio, avevano acquistato alcuni immobili in Italia
Con la Risposta di interpello n. 351 del 20 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito presentato da uno dei due ex coniugi i quali, prima che con sentenza emessa in Spagna venisse sciolto il matrimonio tramite divorzio, avevano acquistato alcuni immobili in Italia.
I coniugi avevano altresì stipulato in Spagna, una convenzione matrimoniale per la ripartizione dei beni della comunione, ma in tale atto, con riferimento ai beni immobili situati in Italia, non venivano riportate le menzioni urbanistiche previste a pena di nullità dall'articolo 40, n. 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 46 del d.P.R. giugno 2001, n. 380 e quelle di conformità catastale, previste dall'articolo 29, comma 1bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, dovendosi procedere così, a un atto di deposito presso un notaio italiano dell'atto redatto dal notaio spagnolo che contenesse queste dichiarazioni mancanti.
La parte istante chiedeva se si potesse applicare nel caso in esame, l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 che come noto, dispone in via generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio - e, per effetto della sentenza della Corte cost. 10 maggio 1999 n. 154, richiamata dalla Risposta di Interpello, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi - senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi.
Occorre ricordare che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come prevista dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, deve intendersi applicabile a qualsiasi trasferimento effettuato dai coniugi in sede di separazione o di divorzio e non possono essere esclusi gli atti di trasferimento non strumentali all'adempimento degli obblighi di mantenimento o alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, poiché in ogni caso si tratta di accordi finalizzati a raggiungere una sistemazione globale e transattiva della intervenuta crisi coniugale.
Nel ricostruire brevemente il quadro normativo e gli scopi sottesi alla disciplina fiscale – fra cui il contenuto della circolare n. 27/E/2012, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un quesito diretto a conoscere se si verifica decadenza dall'agevolazione "prima casa", fruita in sede di acquisto dell'immobile, nel caso di trasferimento della casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio, da parte di uno o di entrambi i coniugi allorché i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro all'incasso del ricavato della vendita - l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito precisa che: "Il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto formato all'estero e le copie conformi in lingua italiana di quest'ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell'interesse dei quali viene richiesta la registrazione
Tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio in Spagna e che il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ossia in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio."