Famiglia

Divorzio: il giudice nella decisione deve indicare anche le condizioni accessorie stabilite in autonomia dalle parti

L'ordinanza n. 22257 del 15 ottobre ribadisce che il giudice ha il potere controllo sugli accordi tra coniugi solo in determinati casi

di Elisabetta Iorio


Nei procedimenti di divorzio congiunto il Giudice è tenuto a riportare nel provvedimento conclusivo tutte le condizioni concordate dai coniugi di cui al ricorso introduttivo e non può, senza valida motivazione, omettere di indicarne alcuna. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22267 depositata il 15 ottobre.

La vicenda

I coniugi avevano presentato un ricorso congiunto avanti il Tribunale, volto a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, alle medesime condizioni della separazione.

I coniugi in sede di separazione avevano concordato le seguenti condizioni:

1) l' affidamento ad entrambi i genitori della figlia, con collocamento della stessa presso la madre e con determinazione dei tempi di frequentazione padre-figlia;

2) l’assegnazione della casa coniugale alla moglie;

3) un importo di € 400,00 mensili a carico del marito, quale mantenimento ordinario della figlia minore, oltre il 50% delle spese extra;

4) il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale posto a esclusivo carico del marito, senza diritto di regresso nei confronti della moglie.

Infine, i coniugi avevano concordato che dopo l’estinzione del mutuo, il marito avrebbe dovuto versare alla moglie la somma di € 500,00, mensili a titolo di mantenimento della stessa.

Il Tribunale pronunciava la sentenza sulla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza però richiamare le condizioni accessorie concordate.

La moglie, pertanto, proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado, poiché il Tribunale non aveva menzionato le condizioni volute dai coniugi di cui al ricorso congiunto.

La Corte di Appello accoglieva il ricorso, aggiungendo tutte le condizioni accessorie concordate dai coniugi, ad eccezione di quella che prevedeva il riconoscimento di un assegno mensile in favore della moglie di € 500,00, una volta estinto il mutuo.

Le motivazioni della Suprema corte

La moglie ricorreva così in Cassazione e impugnava la sentenza di appello per due motivi: in primo luogo, perché la sentenza, senza alcuna motivazione, non aveva richiamato la condizione concordata dai coniugi relativa al riconoscimento di un assegno mensile in favore della moglie, una volta estinto il mutuo; in secondo luogo, per la violazione del principio della domanda, dell’autonomia contrattuale, disattendendo l’accordo intervenuto tra i coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio che, peraltro, non riguardava diritti indisponibili o relativi alla prole.    

La Suprema Corte ritenendo fondato il primo motivo dedotto dalla ricorrente, ha precisato che il Giudice di II grado, benché avesse voluto emendare l’errore del Tribunale, per non avere recepito integralmente le condizioni contenute nel ricorso congiunto, è incorso nello stesso errore, omettendo di menzionare la condizione concordata, relativa al riconoscimento della somma di € 500,00 mensili in favore della moglie, dopo l’estinzione del mutuo.

I giudici di legittimità, quindi, hanno ritenuto assorbito il secondo motivo di impugnazione.

La sentenza della Suprema Corte, pur non entrando espressamente nel merito della natura del diritto all’assegno mensile riconosciuto alla moglie e non riportato nella sentenza, ribadisce, indirettamente, il principio, più volte riconosciuto dalla Suprema corte,  secondo cui i Giudici del merito hanno un potere di controllo sulle condizioni concordate dai coniugi, solo qualora le stesse siano relative a diritti indisponibili, a diritti relativi alla prole, oppure siano accordi illeciti o  contrari all’ordine pubblico, al buon costume o,  infine, siano accordi contrari a nome cogenti.

 

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a sentenza della Suprema Corte, pur non entrando espressamente nel merito della natura del diritto all'assegno mensile riconosciuto alla moglie e non riportato nella sentenza, ribadisce, indirettamente, il principio, più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, secondo cui i Giudici del merito hanno un potere di controllo sulle condizioni concordate dai coniugi, solo qualora le stesse siano relative a diritti indisponibili, a diritti relativi alla prole, oppure siano accordi illeciti o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o, infine, siano accordi contrari a nome cogenti.
Elisabetta Iorio

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