Famiglia

Divorzio, non ricorribile in Cassazione la decisione sulla scuola dei figli

Lo ha chiarito la Suprema corte, ordinanza n. 1568 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso della mamma

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di Francesco Machina Grifeo

Non è ricorribile in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che su ricorso (ex art. 709-ter cod. proc. civ.) risolva una controversia tra i coniugi divorziati con riguardo all'educazione del figlio minore. Nel caso concreto, autorizzando il padre a iscrivere il ragazzo (già per l'anno 2019-2020) presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza in Dubai. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 1568 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso della mamma.

"Si tratta - spiega la Prima sezione civile - delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive, né decisorie e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost."

La decisione ricorda, in via esemplificativa, che in passato sono stati menzionati i conflitti tra i genitori su: "la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, etc., ma pure le questioni quotidiane, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, e così via". Tali provvedimenti non sono, dunque, ricorribili per Cassazione, "perché attengono al controllo esterno sull'esercizio della responsabilità genitoriale, né hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso".

Non è, pertanto, soltanto dall'adozione del provvedimento nell'ambito di quelli previsti dall'art. 709-ter cod. proc. civ., che deriva, in sé, l'inammissibilità del ricorso, "ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione".

Del resto, il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, "è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali". Difettano, dunque, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i requisiti della decisorietà e della definitività, e, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell'art. 11 Cost., con ricorso straordinario per cassazione".

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