Famiglia

Divorzio, reclamo e non appello per l'estinzione del procedimento pronunciata dal giudice delegato

Con l'ordinanza n. 9189/2021 la Suprema corte ritorna su una questione procedurale legata a un procedimento di divorzio

di Andrea Alberto Moramarco

In caso di dichiarazione di estinzione del procedimento di divorzio per mancata comparizione delle parti da parte del giudice delegato o del solo presidente, anziché dal Collegio, l’atto è suscettibile di reclamo e non di appello. A dirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9189/2021.

La questione

La decisione riguarda un procedimento di divorzio, dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti dal giudice delegato per lo svolgimento dell’udienza presidenziale. Contro tale decisione una delle parti proponeva appello, il quale veniva però dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, per la quale nella fattispecie si sarebbe dovuto procedere con reclamo al Collegio, ex articolo 178 comma 2 e 308 cod. proc. civ., posto che il giudice delegato, ovvero il presidente, non può mai operare come giudice monocratico, «attesa la riserva di trattazione e decisione collegiale», ex articolo 50-bis cod. proc. civ..

La questione finiva così all’attenzione dei giudici di Cassazione, dinanzi ai quali la parte lamentava l’abnormità del provvedimento di estinzione adottato, in quanto il giudice delegato avrebbe esercitato per l’appunto un provvedimento che esula dalla sua “potestas iudicandi”, non potendo altresì la mancata comparizione essere equiparata alla rinuncia agli atti del giudizio.

La decisione

Per la Suprema corte, tuttavia, tali rilievi devono essere disattesi, in quanto in presenza di un provvedimento emesso da un giudice privo della potestà di definire il giudizio – come quello del caso di specie – il rimedio previsto è il reclamo ex articolo 307 comma 4 cod. proc. civ.. La Cassazione spiega come la fase presidenziale dei giudizi di separazione e di divorzio sia finalizzata all’emissione di provvedimenti anticipatori di natura provvisoria. Ciò vale anche per i provvedimenti di natura processuale, tra i quali rientra anche quello di estinzione del giudizio, adottato da un giudice privo della potestà di definire il giudizio.

Inoltre, sottolinea la Corte, deve ritenersi escluso anche il riesame, un mezzo di impugnazione limitato ai provvedimenti urgenti e temporanei nell’interesse della prole dei coniugi, con esclusione di quelli a contenuto diverso, per il quale vale il rimedio del reclamo in Tribunale in composizione collegiale.

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