Famiglia

Divorzio: riconoscimento della pensione al coniuge superstite solo se c'è stata la pronuncia del giudice

La somma non può essere richiesta dagli eredi in quanto si tratta di atto avente natura personalissima

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di riconoscimento della pensione del de cuius, questa passa di diritto al soggetto divorziato superstite solo se l'importo sia stato liquidato dal giudice nello specifico giudizio di divorzio. Inoltre - poiché si tratta di atto personalissimo - gli eredi non hanno titolo a chiedere la corresponsione della pensione o parte di essa. A chiarirlo la Cassazione con l'ordinanza n. 1895/22.

I fatti. Nel caso in esame è pacifico che l'assegno di divorzio non sia stato determinato nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta nel 1991 e, che al decesso del coniuge, avvenuto nel 2018, nessun assegno era stato neppure richiesto dall'odierno ricorrente che per la prima volta, si è rivolta al giudice in sede di giudizio ex articolo 9 della legge n. 898/1970, richiamando il diritto alla reversibilità. Inevitabile, quindi, la bocciatura della richiesta. La Corte ha precisato che il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge superstite (ex articolo 9, commi 2 e 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni) consegue all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e al pari di quest'ultimo – che non può essere riconosciuto nei confronti degli eredi del coniuge trattandosi di obbligo personalissimo connesso allo status di persona divorziata – non può essere per la prima volta azionato in un giudizio promosso nei confronti degli eredi del de cuius (quindi la ex moglie non si può rivalere a titolo di pensione dell'ex marito agli eredi in quanto la trasmissione della pensione è atto giuridicamente personalissimo").

Conclusioni. La Corte ricorda a tal proposito che il coniuge superstite nell'intervenuto decesso dell'obbligato, "può far valere il diritto alla pensione di reversibilità in quanto la posizione debitoria è legata in modo inscindibile a uno status personale e come tale non trasmissibile agli eredi e non azionabile nei loro confronti".

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