Amministrativo

DL Agricoltura, consistenti limitazioni all’installazione degli impianti fotovoltaici in area agricola

Dal 16 maggio il DL Agricoltura consente la realizzazione di “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra” in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie di “aree idonee”

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di Domenico Segreti*

Dal 16 maggio è in vigore il Decreto Legge n. 63 del 15/5/2024, c.d. Decreto Agricoltura, che introduce anche una norma, l’art. 5, con la finalità di limitare l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole e preservare quindi tali terreni alla sola coltivazione.

Tecnicamente è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 20 del D.Lgs 199/2021. 

Va premesso che fino all’entrata in vigore del DL Agricoltura tutte le aree agricole erano compatibili da un punto di vista urbanistico con gli impianti fotovoltaici. Poi ci sono aree preferibili definite “ aree idonee ” per cui sono previste delle semplificazioni di carattere autorizzativo.

Dal 16 maggio scorso il DL Agricoltura consente la realizzazione di “ impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra” in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie di aree idonee: cave e miniere, aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, aree dei sedimi aeroportuali, aree entro 300 metri dalle autostrade, aree interne agli impianti industriali e aree entro il raggio di 500 metri da tali impianti. Dunque è vietata l’installazione in tutte le aree agricole diverse da quelle citate.

Come tutte le norme che si rispettino sono previste delle eccezioni e in particolare per gli impianti fotovoltaici funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e per gli impianti che attuano misure di investimento del PNRR e del PNC (piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR).

Sulla base del richiamo al PNRR sono quindi consentiti, su qualunque area agricola, gli impianti agrivoltaici c.d. “avanzati in quanto per essi è prevista una apposita misura di intervento e di sostegno che si traduce in incentivi previsti dal DM 22/12/2023 n. 436 c.d. Decreto Incentivi Agrivoltaico.

Dunque gli impianti fotovoltaici funzionali alle CER e gli impianti agrivoltaici “avanzati sono consentiti su tutte le aree agricole senza limiti.

Gli impianti agrivoltaici “avanzati” sono quegli impianti fotovoltaici che si integrano con l’attività agricola e che utilizzano moduli fotovoltaici posti ad un’altezza minima di 2,1 mt dal suolo in modo da consentire al di sotto degli stessi lo svolgimento dell’attività agricola, quindi senza sottrarre suolo alle colture. Tali impianti avanzati devono poi prevedere anche misure di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto del fotovoltaico sulle colture. Tutti i requisiti di un impianto agrivoltaico “avanzato” sono previsti dalle Linee Guida CREA-GSE di Giugno 2022 e dalle recentissime regole operative del GSE relative al DM Incentivi Agrivoltaico.

L’aspetto più critico dell’art. 5 del DL Agricoltura riguarda la sua applicazione anche agli impianti agrivoltaici diversi da quelli “avanzati e cioè quegli impianti agrivoltaici che non hanno i moduli elevati 2,1 mt dal suolo e in cui le colture di fatto si sviluppano tra le file dei moduli e non sotto ai moduli stessi. Giova rilevare che le linee Guida CREA-GSE di Giugno 2022 riconoscono anche a tali impianti, a determinate condizioni, la qualifica di agrivoltaico.

La criticità è legata al fatto che la norma del DL Agricoltura limita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra allo scopo di salvaguardare le aree per l’attività agricola e quindi ci si chiede se tale limitazione si estenda anche agli impianti agrivoltaici diversi dagli “avanzati”.

Ebbene nel recente passato si è consolidato un filone giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato n. 8029/2023) che ha qualificato gli impianti agrivoltaici come una categoria distinta dagli impianti fotovoltaici con la conseguenza di non assimilare le due categorie sotto il profilo del regime giuridico. Orbene se si applicasse tale principio, le limitazioni del DL Agricoltura troverebbero applicazione solo agli impianti fotovoltaici a terra e non alla diversa categoria degli impianti agrivoltaici ivi compresi quindi gli impianti agrivoltaici diversi dagli “avanzati.

Dall’altro canto si potrebbe parimenti sostenere che la ratio del DL Agricoltura è quella di limitare l’occupazione del suolo agricolo da parte di impianti con moduli fotovoltaici a terra che impediscono la coltivazione e quindi in tale logica tutti gli impianti che consumano suolo, ivi compresi gli agrivoltaici diversi dagli “avanzati” rientrebbero nel novero delle limitazioni.

Altra questione critica riguarda l’applicabilità della nuova normativa alle iniziative in corso. Il comma 2 dell’art. 5 del DL Agricoltura stabilisce che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate non subiscono limitazioni e sono concluse ai sensi della norma previgente. Quindi tutti gli iter autorizzativi per cui alla data del 16/5/2024 è stata presenta l’istanza di avvio del procedimento (screening VIA, VIA, PAUR, AU e PAS) sono estranee all’applicazione dei limiti di utilizzo delle aree agricole.

Resta aperto il tema per tutte quelle iniziative per cui è stato accettato il preventivo di connessione emesso dal gestore della rete elettrica che comporta il pagamento del 30% del corrispettivo per la connessione e non è stata ancora presentata l’istanza di avvio del procedimento autorizzativo.

Ebbene queste iniziative sembrano subire le limitazioni della novella legislativa salvo che non si possa ritenere il procedimento di connessione alla rete elettrica alla stregua di una procedura autorizzativa.

Complessivamente la nuova norma presenta alcune criticità che si auspica possano trovare chiarimento in sede di conversione in legge.

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*A cura dell’Avv. Domenico Segreti, Partner di hi.lex & RaffaelliSegreti Avvocati Associati

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