Giustizia

Dl Giustizia è legge, via libera definitivo del Senato

Nella seduta di mercoledì 1° ottobre l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1660 di conversione, con modificazioni, del d-l n. 117/2025, recante misure urgenti in materia di giustizia

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione, con modificazioni, del dl n. 117/2025, recante misure urgenti in materia di giustizia, già approvato dalla Camera dei deputati. Il decreto legge è volto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non avendone la Commissione 2a concluso l’esame, avviato martedì 30 settembre, il provvedimento è stato discusso senza mandato al relatore.

Critiche le opposizioni. Il senatore Alfredo Bazoli (Pd), intervenendo in Senato ha ricordato che l’Italia, con il Pnrr, si è impegnata entro il 2026 a ridurre del 40% i tempi dei processi civili e penali e del 90% l’arretrato, ma oggi i risultati sono rispettivamente solo al 20% e al 70%. Secondo Bazoli, l’esecutivo ha perso tre anni dedicandosi a nuove fattispecie di reato e alla separazione delle carriere, svegliandosi tardi con un provvedimento “raffazzonato”.
Ha definito “una follia” l’uso dei giudici di pace – già sotto organico fino al 90% – per smaltire l’arretrato, perché ciò rischia di paralizzare la giustizia di prossimità. Ha inoltre stigmatizzato la contraddizione sul processo da remoto, prima osteggiato e poi rilanciato. Per Bazoli, il decreto è simbolo del fallimento della politica del Governo sulla giustizia e dell’umiliazione del Parlamento, costretto a discuterlo in un’ora, servendo solo a esibire un finto traguardo sul Pnrr.

Il senatore Sergio Rastrelli (FdI) ha difeso in aula il Dl Giustizia, definendolo necessario per raggiungere gli obiettivi del Pnrr nell’interesse del Paese e criticando la sinistra per le opposizioni basate, a suo dire, solo su pregiudizi.

LE NOVITA’

L’articolo 1, modificato alla Camera, da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall’altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell’organico dei magistrati togati.

L’articolo 2, anch’esso modificato alla Camera, mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d’appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando procedure di trasferimento per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, così da garantirne l’utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

L’articolo 3, modificato dalla Camera, prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

L’articolo 4, modificato dalla Camera, prevede, in via straordinaria la facoltà dei capi degli uffici individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare interventi di riorganizzazione del lavoro all’interno dell’ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro. L’articolo 4, inoltre, prevede che il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali dell’anno 2025 conservi efficacia anche per l’anno 2026 e una proroga dei termini per l’approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029.

L’articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito del concorso bandito con DM 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento).

L’articolo 6, modificato alla Camera, differisce una serie di termini normativi in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico: per l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie (comma 1); per l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’estensione delle competenze del giudice di pace in materia civile, sopprimendo altresì le disposizioni che estendono la competenza dei medesimi giudici alla materia tavolare (comma 2); per il mantenimento dell’incarico da parte dei giudici ausiliari (commi 3 e 4); per l’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6); per l’operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio (commi 7 e 8); per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici (comma 9).

L’articolo 7 modifica la procedura relativa all’intervento del consulente tecnico d’ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, prevedendo la sospensione del procedimento per l’espletamento della consulenza medesima.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo in relazione alle suddette controversie l’applicazione del rito abbreviato. L’articolo, inoltre, reca disposizioni in materia attività sanzionatorie dell’Agenzia.

L’articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l’organico in aumento agli uffici di sorveglianza. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2025 da destinare all’accertamento dell’attivabilità, dell’operatività e della funzionalità dei c.d. “braccialetti elettronici”.

L’articolo 9 reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio e introducendo alcuni meccanismi di decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione susseguente all’ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L’articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L’articolo 11 regola l’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.

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