Civile

Dl green pass, avvocati in tribunale senza certificato - Incertezza per gli studi professionali

L'impostazione della norma sembra riservata al lavoro dipendente visti i continui riferimenti al datore di lavoro

di Francesco Machina Grifeo

Gli avvocati non rientrano tra i soggetti che hanno l'obbligo del green pass per entrare in tribunale. È la soluzione trovata dal Governo nel Dl approvato ieri che estende la certificazione verde al lavoro sia pubblico che privato per garantire la continuità del diritto di difesa ed evitare ulteriori rallentamenti, o blocchi, in un settore, quello della giustizia, sotto i riflettori di Bruxelles per i fondi del Pnrr.

Mentre dunque, per l'accesso agli uffici giudiziari, il personale amministrativo e i magistrati ma anche gli avvocati e procuratori dello Stato dovranno possedere ed esibire l'apposita certificazione, l'obbligo non si estende "agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.".

È quanto si evince dalla lettura combinata del 1° e dell'8° comma dell'articolo 2 del decreto-legge approvato ieri in Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia che introduce "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Meno chiara invece è la norma per quanto riguarda una possibile applicazione del green pass agli studi professionali. L'articolo 3 del Dl (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato) infatti recita "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19".

Tuttavia, diversamente da quanto sovente accade, non vi è una esplicita estensione della norma anche alle libere professioni. E del resto tutto l'impianto sanzionatorio sembra pensato per il lavoro dipendente visti i continui riferimenti agli obblighi del "datore di lavoro" in materia di controlli (per es. "I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche).

Viene però anche da osservare che verrebbero a crearsi della ineguaglianze rispetto, per esempio, al personale amministrativo dello studio che invece rientrerebbe a pieno titolo tra i soggetti sottoposti all'obbligo (oppure si pensi al caso dei grandi studi con decine o addirittura centinaia tra dipendenti e legali impegnati nello stesso luogo di lavoro).
Se però anche i liberi professionisti rientrassero nell'obbligo avremmo una norma sprovvista di sanzione, o almeno, di un controllore terzo, considerato che i "datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2".

Vedremo nella prossime ore quale posizione prenderà l'Avvocatura in merito ad una questione che almeno nel testo fino ad oggi a disposizione non appare del tutto pacifica.

Per quanto riguarda invece la Pa, il Certificato diventa obbligatorio per tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, comprese Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo poi vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

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