Giustizia

Dl Pa, Magistrati onorari: nuova proroga per la riforma Orlando

L'Articolo 17-ter differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità

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Nel decreto Pubblica amministrazione su cui il Governo ha messo la fiducia, mentre il voto si svolgerà giovedì pomeriggio, entra anche la proroga per i giudici onorari. L'Articolo 17-ter (Disposizioni in materia di magistratura onoraria), introdotto dal Senato, infatti, differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio, e al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.

Entrando nel dettaglio l'articolo 17-ter apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Tale decreto in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria oggi però sottoposta a profonda revisione.

All'esame della Commissione giustizia del Senato vi sono infatti una serie di disegni di legge di modifica del decreto legislativo del 2017 (S.1516, S.1555, S.1582, S.1714 e S.1438). Inoltre con D.M. 23 aprile 2021è stata istituita una Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria, presieduta dal dottor Claudio Castelli, che ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di una relazione finale, lo scorso 21 luglio. Le conclusioni sono ora al vaglio della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che effettuerà "le sue valutazioni e una sua sintesi".

"Nella conversione del Dl c'è la proroga che ci era stata annunciata del completamento della entrata in vigore della Legge Orlando – afferma Maria Flora De Giovanni, presidente Unagipa. "La stessa legge - prosegue - è stata però ritenuta discriminatoria ed oggetto di infrazione da parte della Commissione Europea". "La Ue ha concesso due mesi di tempo - a partire dal 15 luglio data della notifica della messa in mora contenente la contestazione dell'infrazione - allo Stato italiano per allinearsi e sanare i punti dell'infrazione". "Se il Governo - ammonisce De Giovanni - non depositerà il testo di legge sulla M.O. , la Ue farà un parere motivato. Per questo la proroga non è in linea con le contestazioni della UE, poiché si proroga una normativa che nega le tutele alla M.O. oggetto dell'infrazione".

"Il governo – conclude De Giovanni - perdura nella violazione dello stato di diritto europeo e nazionale. E le violazioni dello stato di diritto proprio negli ambiti che riguardano il PNRR potrebbero comportare una contestazione degli altri stati europei sulla elargizione dei fondi del Recovery all'Italia".

È importante ricordare come sulla questione dell'inquadramento giuridico dell'attività del giudice di pace, e del corrispondente trattamento economico vi è stato un contributo di rilievo della giurisprudenza sia europea (quale la Sentenza della Corte di Lussemburgo C-658/18) che nazionale, anche costituzionale (quale la Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021).

Tornando al testo dell'articolo 17-ter, la lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 116, il quale nella sua formulazione vigente stabilisce che la disciplina relativa alla indennità spettante ai magistrati onorari in servizio "ante riforma" continui ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi fino al 15 agosto 2021). La disposizione in esame prevede invece che tale disciplina continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

Mentre le lettere b) e c) modificano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116. La lettera b) interviene sul comma 1 dell'articolo 32, il quale prevede che la riforma (Capi da I a IX del decreto legislativo) si applichi ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo nel contempo che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. La disposizione in commento differisce anche in questo caso l'applicazione della riforma al 31 dicembre 2021.

La lettera c) modifica invece il comma 5 dell'articolo 32 differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.

Da ultimo la lettera d) interviene sul comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 116 che prevede l'abrogazione a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della vigente disciplina relativa al trattamento economico dei giudici di pace e dei GOT e dei VPO (si veda nota n. 1). La disposizione in esame differisce anche in questo caso l'abrogazione prevedendo che essa decorra dal 1° gennaio 2022.

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