Amministrativo

Dl semplificazioni, vale per tutti gli appalti l'esclusione automatica di concorrenti sottosoglia

Inoltre, precisa il Tar Piemonte, l'esclusione non va motivata altrimenti si perde la funzione semplificativa della norma

«L'art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020 - che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31 dicembre 2021, applicabile a tutte le gare e non solo a quelle legate all'emergenza sanitaria». Questo il principio espresso dal Tar Piemonte con la sentenza 17 novembre 2020 n. 736. Infatti secondo i magistrati «la legge non correla l'applicazione della disciplina emergenziale alle gare strettamente connesse all'emergenza sanitaria (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a "perimetrare" cosa si intenda per gare "connesse all'emergenza sanitaria") ma più genericamente all'emergenza economica indotta dall'emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori».
I magistrati amministrativi nell'applicare la novella legislativa hanno individuato un secondo principio. « Nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia - chiarisce il Tar - l'applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'esclusione automatica dalla gara, prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, non deve essere enunciata e motivata negli atti di gara e ciò in quanto, diversamente opinando, si minerebbe l'obiettivo, che è alla base della novella normativa, di celerità delle procedure».
Rilevala sezione I del Ta r Piemonte che«l'obiettivo della disciplina, introdotta dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020, è di semplificare l'andamento delle gara; aggiunge che l'esclusione automatica sottosoglia risulta certamente coerente con tale obiettivo, al cui raggiungimento, però, reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura, che inevitabilmente ingenera come più immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori». Quindi secondo i giudici «l'applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'esclusione automatica prevista dal d.l. n. 76 del 2020 non avrebbe dovuto essere enunciata e motivata negli atti di gara. Tale soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, che pare piuttosto idonea, ove necessario, ad eterointegrare la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente funzionale all'obiettivo di celerità delle procedure poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l'opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l'esito della procedura».

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