Civile

Dolosamente inadempiente l’assicurato che non fa una tempestiva e completa denuncia

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di Mario Finocchiaro

Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1915, comma 1, del Cc – ovvero al fine della perdita integrale del diritto alla indennità – non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 13355 del 2015.

Il caso specifico - Nella specie il ritardo dell'assicurato nel denunciare l'incidente si era protratto per ben 22 mesi nonostante le lettere di sollecito inviate da parte dell'assicuratore che gli richiedeva chiarimenti sull'incidente e sulla richiesta di risarcimento nel frattempo intervenuta e la Suprema corte ha confermato la pronunzia del giudice del merito che aveva ritenuto che tale comportamento fosse da considerarsi quale in equivoco segno della consapevole mancanza da parte dell'assicurato al proprio obbligo di effettuare una tempestiva e completa denuncia alla propria compagnia di assicurazioni.

Il principio di diritto - Principio ripetutamente affermato. Così, ad esempio, Cassazione, sentenza 28 luglio 2014, n. 17088, che con riguardo a una polizza contro i rischi di insolvenza nei rapporti commerciali, la corte territoriale aveva accertato che l'assicurata, omettendo di comunicare tempestivamente alla assicuratrice l'insolvenza della cliente, aveva potuto pattuire con questa nuove condizioni di rientro delle esposizioni, evitando la revoca del fido con la assicuratrice medesima, circostanze che avevano condotto a ritenere che l'omissione di comunicazione era consapevole e non una mera dimenticanza, nonché Cassazione, sentenza 22 giugno 2007, n. 14579, che con riguardo a una polizza contro i rischi del commercio, ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato la società assicurata decaduta dal diritto all'indennizzo - causa un credito insoluto verso una ditta estera - per avere violato, nei confronti della convenuta assicuratrice, gli obblighi contrattuali di “salvataggio”, perché, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti in contanti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi ed onerosi coperti dalla garanzia assicurativa e Cassazione, sentenza 11 marzo 2005, n. 5435, in Giust. civ., 2006, I, p. 1851 (con nota di Mancuso F., La Suprema Corte procede nel solco del tradizionale indirizzo interpretativo con riguardo all'ambito applicativo degli articoli 1913 e 1915 del Cc), ove il rilievo che le disposizioni contenute negli articoli 1913 e 1915, primo e secondo comma, del Cc, riguardanti l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore della verificazione del sinistro e gli effetti del mancato adempimento di tale obbligo, benché dettate in relazione all'assicurazione contro i danni, trovano applicazione anche contro gli infortuni non mortali.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno 2015 n. 13355

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