DOMANDA INTEGRATIVA SOLO SE C'È «MODESTA ENTITÀ»
In ordine alla presentazione di una domanda di condono edilizio, non è configurabile un procedimento aperto nel tempo, in quanto le diverse norme sulla sanatoria hanno fissato termini perentori per l’inoltro delle istanze. Pertanto non è ammissibile una domanda integrativa del condono, poiché si tratterebbe di domanda aggiuntiva che modifica il contenuto di quella originaria. Una possibilità di correzione di quanto in precedenza denunciato può essere ammessa solo se si configuri come integrazione di scarso rilievo, che non incide sui parametri sostanziali prospettati prima, quali volume, superficie, altezze e destinazioni d’uso. In ogni caso l’interessato deve attestare in maniera inequivocabile che si tratta di mero errore materiale di rappresentazione, e deve dimostrare in modo certo l’esistenza e l’epoca dell’abuso oggetto della rettifica. Solo ove la documentazione presentata e la modesta entità siano ritenute idonee a giustificare la correzione, si potrà porre il problema dell’integrazione dell’oblazione e del contributo di costruzione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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