Civile

Domanda di protezione internazionale, stretta sul gratuito patrocinio

Cassazione, ordinanza n. 285 depositata oggi, se la domanda è manifestamente infondata lo Stato non paga

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di Francesco Machina Grifeo

Stretta della Cassazione sul gratuito patrocinio nei giudizi di protezione internazionale. Nel caso in cui la domanda sia manifestamente infondata, per la VI Sezione civile, ordinanza n. 285 depositata oggi, scatta infatti la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non si tratta in realtà di una novità legislativa vera e propria quanto piuttosto di una non frequente applicazione di un principio giuridico, già ritenuto compatibile con la Costituzione, che potrebbe certamente avere effetti deflazionistici sul contenzioso in materia.

Respinto dunque il ricorso dell'immigrato e confermata la decisione del Tribunale di Ancona secondo cui la "manifesta infondatezza della domanda - nella specie ravvisata per la non attinenza della vicenda rispetto ai presupposti della istanza di protezione, nonché per la considerazione del sistema di protezione vigente in Germania - costituisce ragione per la revoca dell'ammissione al patrocinio, alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002".

La Cassazione ricorda che a norma dell'art. 35 bis, co. 17, del Dlgs 25/2008, n. 25 (applicabile ratione temporis), nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha a oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate. "Alla luce di tale disposizione – si legge nella decisione - la Cassazione n. 24109/2019, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no".

Del resto, già l'art. 122 del Dpr n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo Dpr n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. 7785/2020).

Si tratta, spiega l'ordinanza, di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. "Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220)".

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente.

La manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio, discendono in definitiva "non dal mero rigetto della pretesa, quanto dalla non attinenza della vicenda rispetto ai presupposti della istanza di protezione, nonché dalla considerazione del sistema di protezione vigente in Germania". Si tratta di un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito che non è sindacabile in Cassazione.

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