Domanda di risarcimento danno per abuso d'ufficio, il giudice del rinvio deve considerare la generica dolosità del delitto
Principio enunciato nella motivazione della <a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/02/06/cassa457.pdf" target="">sentenza 457/2021 della Corte di cassazione.</a>
Quando il giudice del rinvio è chiamato, ex articolo 622 del Cpp, a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da reato, deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito come delineati dall'articolo 2043 del Cc, sicché, quando il reato contestato risulta essere stato un abuso d'ufficio (articolo 323 del Cp), occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità dello stesso. Principio enunciato nella motivazione della sentenza 457/2021 della Corte di cassazione.
In termini generali
La decisione della Corte di cassazione ex articolo 622 del Cpp determina una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile, da cui deriva, pertanto, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'articolo 183 del Cpc, come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione, Cassazione, sentenza 15 gennaio 2020 n. 517.
Un caso di responsabilità sanitaria
Con riguardo a un caso di specie si è osservato che in tema di responsabilità sanitaria di un medico ospedaliero per diagnosi errata e mancata prescrizione di accertamenti cardiologici, il giudizio di rinvio della sede penale a quella civile attiene a una indagine processuale e sostanziale del tutto autonoma, volta non tanto a discernere con funzione punitiva il reato nella sua imputabilità, ma attinente alla diversa dimensione del fatto come presupposto del diritto al risarcimento del danno; ne consegue la sufficienza di un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo il canone civilistico del «più probabile che non» e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto di quanto accertato dal giudice penale, non essendo quello del rinvio ex articolo 622 del Cpp un giudizio tecnicamente sottoposto al regime di cui agli articoli 392-394 del Cpc e in particolare al vincolo del principio di diritto ai sensi dell'articolo 384, 2° comma, del Cpc, Cassazione, sentenza 10 settembre 2019 n. 22520, in Guida al diritto, 2019, fasc. 45, p. 37, con nota di Martini F., Un iter diverso sia processuale che probatorio.
Un altro esempio
Sempre in argomento si è affermato, altresì, che allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno, Cassazione, sentenza 19 gennaio 1996 n. 417, in Giust. civ., 1997, I, p. 3210.