Penale

Donne vittime di violenza: in Gazzetta il decreto sul Reddito di libertà, l’importo sale a 530 euro

Pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il decreto attuativo sul Reddito di libertà: riparto delle risorse del fondo e aumento dell’importo mensile a 530 euro per le donne vittime di violenza

di Marina Crisafi

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 289 del 13 dicembre 2025) il  decreto 17 settembre 2025 attuativo del reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Il provvedimento, adottato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, dà attuazione infatti alla disciplina del beneficio previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) che viene rifinanziato e aggiornato.

Riparto delle risorse

L’articolo 1 del decreto attuativo definisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2025.
Il fondo è alimentato con 1 milione di europer ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a finanziare il Reddito di libertà su tutto il territorio nazionale.

Le risorse vengono trasferite alle Regioni, che a loro volta concorrono all’attuazione della misura attraverso il raccordo con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.

Aumento dell’importo mensile a 530 euro

Una delle principali novità introdotte dal decreto riguarda l’incremento dell’importo del beneficio.
L’articolo 2 modifica il decreto 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, prevedendo che “all’articolo 3, comma 1, le parole ‘euro 500,00’ siano sostituite da ‘euro 530,00’”.

Il Reddito di libertà passa dunque da 500 a 530 euro mensili, confermando la durata massima di 12 mesi.

Che cos’è il Reddito di libertà e a chi spetta

Il Reddito di libertà, si ricorda, è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, inserite in percorsi di protezione e fuoriuscita dalla violenza.

Possono accedere alla misura le donne che siano: vittime di violenza; residenti in Italia; cittadine italiane o comunitarie, oppure cittadine di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno, comprese le titolari di status di rifugiata o di protezione sussidiaria; in condizione di povertà, legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente dichiarato dal servizio sociale professionale; seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale territoriale.

La misura è finalizzata a sostenere concretamente i percorsi di autonomia delle beneficiarie, favorendone l’autonomia abitativa e personale e il percorso scolastico e formativo dei figli.

Con la circolare n. 54/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 2 dicembre 2024.

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