Penale

Droga: connivenza non punibile o concorso nel reato, dipende dal tipo di comportamento

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di Giuseppe Amato

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare . Lo spiega la Cassazione penale con la sentenza 11 settembre 2018 n. 40343. Fattispecie infatti nella quale è stato rigettato il ricorso avverso la condanna motivata evidenziando che l'imputato, nel manifestarsi disponibile a custodire la droga in casa consegnatagli dall'ignoto detentore originario che doveva allontanarsi, con il proprio comportamento aveva assicurato una oggettiva collaborazione, fornito un evidente sostegno psicologico alla protrazione della condotta illecita altrui, e comunque contribuito con la propria condotta positiva alla materiale detenzione della droga, agevolando l'occultamento e il controllo della stessa.

Costituisce principio pacifico quello secondo cui, in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo a apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (di recente, sezione IV, 7 giugno 2018, Albanese).

Per l'effetto, deve ritenersi la connivenza non punibile in presenza di un comportamento “meramente passivo”, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui, ovverosia in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui, non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla. Mentre il concorso di persone nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, secondo i principi generali, è da ritenere solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dall'elemento psichico del reato che si commette (qui, la coscienza e volontà di detenere la droga) e dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'illecito. Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (cfr. ancora sezione IV, 24 giugno 2014, Oudi e altro, secondo cui, nella specie correttamente era stato ravvisato il concorso di persone, attraverso una puntuale disamina del ruolo collaborativo – quello di “palo” - svolto dall'imputato).

Cassazione – Sezioje VI penale – Sentenza 11 settembre 2018 n. 40343

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