Penale

È esercizio abusivo della professione se l'avvocato sospeso assiste in una conciliazione giudiziale

La qualità di procuratore rivestita nella procedura davanti al giudice del lavoro integra il reato

di Paola Rossi

L'avvocato sospeso disciplinarmente dall'ordine di appartenenza non può svolgere attività difensiva e neanche quella di assistenza in qualità di procuratore. La Cassazione, con la sentenza n. 46963/2021 ha infatti confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall'articolo 348 del Codice penale, per aver partecipato dopo la comminazione della sanzione disciplinare a una conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro. Il reato nel caso concreto si era comunque prescritto.

L'avvocato, ricorrente in Cassazione, sosteneva di non aver commesso il reato fondamentalmente per due ordini di ragioni: per essere la sanzione disciplinare sospesa, in quanto l'avvocato l'aveva impugnata, e per non aver svolto attività difensiva in senso stretto, affidata in esclusiva agli avvocati.

Sospensione della sanzione
In primis, la Cassazione nega che la sanzione fosse sospesa in base all'articolo 61, comma 3 della legge di riforma della professione forense varata nel 2012. Infatti, la novella non era applicabile prima del varo dei necessari regolamenti. E nel caso in esame la Cassazione fa rilevare che l'adozione delle norme regolamentari era avvenuta in data che determinava l'entrata in vigore del nuovo regime disciplinare solo successivamente al fatto contestato .

L'attività di procuratore
La Cassazione nel confermare che quella svolta davanti al giudice del lavoro finalizzata alla conciliazione tra le parti, non sia strettamente "attività difensiva" esclude però che da ciò derivi l'inesistenza di un esercizio abusivo della professione da parte dell'avvocato sospeso dall'Ordine. Infatti, la conciliazione non richiede che il procuratore firmi l'atto transattivo in quanto esso è negozio giuridico perfettamente valido se concluso e firmato tra le parti. Al di là del fatto che nel caso specifico l'avvocato sanzionato disciplinarmente aveva in effetti firmato la conciliazione, la Cassazione mette in evidenza che trattasi comunque di attività cui gli avvocati sono abilitati per cui la procura ricevuta dalla parte attesta la fiducia nel professionista, in teoria abilitato, ma di fatto sospeso. Determinando un discredito della categoria e dell'attività professionale affidatagli. La differenza non rileva ai fini della commissione del reato di esercizio abusivo di una professione in quanto l'attività in concreto svolta in sede di conciliazione è comunque affidata a un soggetto espressamente abilitato e remunerato secondo le tariffe previste per tale forma di assistenza giudiziale.

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