Civile

E' un illecito amministrativo la vendita di alcolici ai minori sia per il consumo immediato che per l'asporto

La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14-ter della legge 215/2001 è confermata dalla novella del 2017

di Mario Finocchiaro

La vendita di alcolici a minori di anni diciotto costituisce illecito amministrativo sia se destinata all'asporto, sia se destinata alla consumazione immediata e ciò ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 215 del 2001, anche nella formulazione anteriore alla novella di cui al decreto legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, stante la ratio della disposizione, volta ad impedire qualunque forma di cessione a titolo oneroso di bevande alcoliche ai minori. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 4 luglio 2022 n. 21076.

Principio innovativo
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione penale, sez. V, sentenza 30 marzo 2021, n. 12058, ove, in motivazione il rilievo che integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (articolo 689 Cp), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministra bevande alcoliche a un minore di anni sedici, con conseguente necessità prima ancora della verifica del grado di diligenza dell'agenza - di precisare cosa debba intendersi per somministrazione.
Nell'ermeneusi della norma incriminatrice - prosegue la ricordata Cassazione, sentenza 30 marzo 2021, n. 12058 - il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso, mentre in termini giuridici, la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, in favore dell'altra, prestazioni, specificatamente periodiche o continuative, siffatto ultimo dato costituendo elemento specializzante rispetto alla compravendita.
Se ne trae la conseguenza - conclude la ricordata pronunzia - per cui, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, la condotta penalmente sanzionata deve ricondursi alla nozione di cessione, anche in unica soluzione; il che, se da un lato non richiede il carattere della pluralità, postula, nondimeno, sotto il profilo materiale del reato, la prova della diretta datio di bevande alcoliche da parte di un pubblico esercizio.

Il reato previsto dall'articolo 689 Cp
Sempre in margine al reato previsto dall'articolo 689 Cp (somministrazione di bevande alcoliche a minori) si è precisato, tra l'altro:
- sussiste a carico del gestore di un bar la responsabilità per il reato di cui all'articolo 689 Cp, ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, trattandosi di fattispecie contravvenzionale di pericolo, che impone all'esercente, che riveste una specifica posizione di garanzia, un obbligo di diligenza nel vigilare affinché i propri dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino scrupolosamente le istruzioni impartite per l'accertamento dell'età del consumatore, Cassazione penale, sez. V, sentenza 17 settembre 2020, n. 21812;
- il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici o ad infermi di mente non è stato depenalizzato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012 n. 189, il quale, pur avendo previsto come illecito amministrativo la vendita di bevande alcoliche a soggetti di età minore, con l'introduzione dell'articolo 14-ter legge 30 marzo 2001 n. 125, ha tuttavia mantenuto come illecito penale quello previsto dall'articolo 689, comma 1, Cp, rafforzandolo, anzi, nei suoi effetti afflittivi, con l'introduzione degli attuali commi 2 e 3, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 giugno 2013, n. 46334, in RIv. pen., 2014, p. 43;
- non può valere ad escludere la penale responsabilità del gestore di un pubblico esercizio in ordine al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici o ad infermi di mente (articolo 689 Cp) il fatto che la somministrazione sia stata effettuata, in assenza di esso gestore, da un dipendente il quale si sia limitato a recepire l'affermazione dell'avventore di aver superato i sedici anni di età, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 giugno 2013, n. 46334, cit.;
- integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (articolo 689 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, Cassazione penale, sez. V, 2 dicembre 2010, n. 7021;
- integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (articolo 689 Cp) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta, Cassazione penale, sez. V, 5 maggio 2009, n. 27916;
- ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.icolo689 Cp, è necessaria la prova della «somministrazione», da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti, Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 gennaio 2021, n. 12058, ove, in motivazione, la precisazione che non integra la condotta di reato il prelievo diretto o mediante self service per il consumo delle bevande da parte dei clienti, non prestando il gestore alcun consenso al riguardo.
Sempre in argomento, infine, si è osservato, che la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 costituisce reato (articolo 689 Cp) e illecito amministrativo se a minori di anni 18 (articolo 14-ter, legge n. 125 del 2001) e, specie se continuata, può essere senz'altro apprezzata dall'autorità di pubblica sicurezza, quale indice sintomatico di pericolosità sociale ai fini dell'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 100 tulps, particolarmente in un contesto di acclarato allarme sociale, Tar Emilia Romagna, sezione I, sentenza 17 settembre 2020, n. 578, in Merito, 2020, fasc. 12, p. 46, con nota di Insardà C., Scopo dissuasivo e non meramente sanzionatorio della sospensione della licenza commerciale.

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