È «OUT» L'AMMINISTRATORE REVOCATO DAL GIUDICE
Le dimissioni dell’amministratore non lo esonerano dagli effetti della prorogatio, nel senso che egli deve comunque gestire – fino alla nomina del nuovo amministratore – il condominio nei limiti delle «attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto agli ulteriori compensi» (articolo 1129, settimo comma, del Codice civile).Argomentando dall’art. 1129, undicesimo comma, n. 8, del Codice stesso – per il quale, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato – può ritenersi che, in caso di dimissioni rese a seguito di un giudizio per revoca dell’amministratore, l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore dimissionario, quantomeno per l’anno di gestione in corso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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