Immobili

È revocabile giudizialmente l'amministratore di condominio privo di formazione periodica

Ogni condomino è legittimato a poter chiedere all'amministratore la dimostrazione del corretto adempimento agli obblighi formativi

di Fulvio Pironti

Va revocato l'amministratore di condominio che a) non ha frequentato il corso iniziale di formazione, b) non ha espletato l'attività per almeno un anno nel triennio antecedente al 18 giugno 2013, c) non si aggiorna periodicamente. In tali casi ciascun condomino può ricorrere al tribunale per chiedere ed ottenere la sua revoca. E' l'importante chiarimento reso dal Tribunale di Vasto con decreto camerale dell'11 novembre 2022.

Il caso
Undici condòmini ricorrevano al giudice camerale ex articolo 1129 c.c. chiedendo la revoca dell'amministratore di condominio. Il procedimento si fondava sull'operato della società amministratrice contrassegnato da numerose irregolarità tra cui, in primis, la gravissima mancanza dei requisiti di cui alla Legge n. 220/2012 per esercitare l'attività di amministratore condominiale.

Il decreto camerale di revoca
I condòmini hanno rilevato che l'amministratore era privo dei requisiti di cui all'articolo 71 bis disp. att. c.c., lettere f) e g). L'articolato normativo, posto a tutela dell'ordine pubblico, chiarisce che l'espletamento dell'ufficio di amministratore di condominio è subordinato al possesso di alcuni requisiti soggettivi fra cui la frequenza di un corso iniziale e lo svolgimento di attività di formativa annuale (esso, infatti, dispone che possono svolgere l'ufficio di amministratore coloro che «hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale»).
Tale norma sull'obbligo formativo iniziale e possesso del titolo di studio prevede l'esonero per gli amministratori che al momento della entrata in vigore della legge hanno già esercitato la professione per almeno un anno nei tre precedenti alla entrata in vigore della legge riformatrice sul condominio (n. 220/2012). Ogni condomino, dunque, è legittimato a poter chiedere all'amministratore la dimostrazione del corretto adempimento agli obblighi formativi tramite l'esibizione degli attestati rilasciati dagli organizzatori dei corsi (corso iniziale e formazioni periodiche).

Il caso esaminato
Nella fattispecie vagliata dal tribunale vastese, l'amministratore non ha provato di aver espletato l'attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel triennio antecedente al 18 giugno 2013. L'obbligo formativo periodico (previsto dal Dm n. 140/2014 ed entrato in vigore il 9 ottobre 2014) ha cadenza annuale e si ritiene che l'aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014 all'8 ottobre 2015 e via di séguito per gli anni successivi.
L'amministratore ha prodotto un attestato del 3 settembre 2018 di partecipazione e superamento del corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori, la cui validità si estende fino al 9 ottobre 2018. Per il periodo successivo - ovvero, per l'annualità ricompresa fra l'ottobre 2018 e ottobre 2019, precedente alla data di avvio del procedimento di revoca - alcuna prova è stata offerta in relazione alla ottemperanza dell'obbligo formativo annuale.
E' evidente che l'omessa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 bis, lett. g), disp. att. c.c. e della ottemperanza all'obbligo formativo periodico integra una grave irregolarità che giustifica la revoca dell'amministratore. Il decidente ha richiamato, a sostegno dell'assunto interpretativo, l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Brescia, 30.6.2022, Trib. Bari, 22.5.2020, Trib. Milano 27.3.2019, Trib. Verona 13.11.2018). La sussistenza della grave irregolarità ha giustificato l'accoglimento del ricorso e, pertanto, la revoca da amministratore del condominio.

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