Civile

È tempestiva la notifica telematica effettuata nella fascia oraria tra le 21 e le 24

I giudici di legittimità hanno applicato la sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'articolo 16-septies del Dl 179/2012

di Giampaolo Piagnerelli

La notifica telematica effettuata dopo le 21, ma entro le 24, si considera tempestiva e l'invio non si ritiene rinviato alle 7 del giorno dopo. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22136/20.

Al contrario la Corte d'appello aveva condiviso il giudizio del tribunale secondo il quale l'opposizione, in quanto proposta con atto di citazione in via telematica oltre le 21 si sarebbe perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, rendendo così la notifica tardiva in quanto avvenuta oltre il 40esimo giorno. I giudici di merito non hanno tenuto contro che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 75/2019 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, l'articolo 16-septies del Dl 179/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della richiamata ricevuta. I Supremi giudici sottolineano che senza la pronuncia della Consulta si sarebbe creato un vulnus (anche piuttosto evidente) al pieno esercizio di difesa, poiché al mittente verrebbe impedito di utilizzare appieno il termine utile, che nel caso di appello scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta.

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