Civile

Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica della dichiarazione di fallimento - Impossibilità di notifica a mezzo pec - Notifica presso la sede sociale - Impossibilità - Deposito presso la casa comunale.
Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo ove la medesima aveva sede (articolo 15, comma 3, l.f. nel testo novellato dal d.l. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012).
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2016 n. 17946

Società cancellata dal registro delle imprese – Giudizio risarcitorio pendente – Rinuncia alla pretesa relativa al credito da parte della società - Presunzione – Mancanza di legittimità ad agire dei soci.
La società che, parte attrice in un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, in pendenza di giudizio, quando l'accertamento giudiziale non sia concluso, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società. La presunzione di rinuncia della società alla pretesa creditoria comporta che non si determini alcun fenomeno successorio e che pertanto i ricorrenti, non succeduti nella pretesa “sub iudice”, non siano legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa. Il ricorso per cassazione, proposto in qualità di aventi causa e soci della società estinta per essere stata cancellata dal registro delle imprese, è perciò inammissibile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 29 luglio 2016 n. 15782

Fallimento e procedure concorsuali – Cessazione dell'attività d'impresa – Cancellazione dal registro imprese - Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo – Possibilità – Esclusione.
Alla società che ha cessato la propria attività d'impresa, tanto da essersi cancellata dal registro delle imprese, l'accesso alla procedura concorsuale minore è precluso “ipso facto”, atteso il venir meno del bene al cui risanamento il concordato tende. Escluso peraltro che l'attività d'impresa si trasferisca in capo ai soci, che sono successori a titolo particolare della società unicamente nei rapporti obbligatori attivi e passivi che sopravvivono all'estinzione, la cancellazione dal registro imprese dipende da una scelta volontaria degli organi societari, pertanto, la deliberazione di cessare l'attività comporta la consapevole rinuncia al diritto a richiedere l'ammissione al concordato, che non essendo trasferibile ai soci non può che estinguersi con l'estinzione dell'ente che ne era titolare.
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 20 ottobre 2015 n. 21286

Estinzione della società – Cancellazione della società dal registro imprese - Giudizio di cassazione pendente – Inammissibilità del ricorso (articolo 2495 cod. civ.) – Fattispecie.
L'estinzione della società durante il giudizio di cassazione non dà luogo all'interruzione, incompatibile col principio dell'impulso d'ufficio che vige in tale giudizio, ma la rinuncia a liquidare la pretesa oggetto del giudizio implicita nella richiesta di cancellazione fa emergere tuttavia una sopravvenuta carenza di interesse, che rende inammissibile il ricorso. (Nel caso specifico, la Suprema Corte accoglie il ricorso delle parti che eccepiscono la sopravvenuta inammissibilità del ricorso di una s.p.a. cancellata dal registro imprese l'11 aprile 2013, a seguito della chiusura della liquidazione volontaria con il deposito del bilancio finale di liquidazione).
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 26 maggio 2014 n. 11753

Società di persone - Cancellazione delle società dal registro imprese – Mancanza di pluralità dei soci - Subentro dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente - Legittimazione processuale - Litisconsorzio necessario - Configurabilità – Sussistenza - Fattispecie.
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex articolo 2272, primo comma, n. 4, e 2308 cod. civ.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. I soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Principio reso dalla S.C., con cassazione dell'impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poiché fin dall'inizio il giudizio era stato instaurato da un solo socio).
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 6 novembre 2013, n. 24955

Registro delle imprese – Estinzione della società – Cancellazione della società dal registro – Effetti sui rapporti giuridici pendenti – Società di persone – Cancellazione della cancellazione – Onere della prova del fatto dinamico della continuità dell'attività d'impresa – Estinzione di società di capitali o di persone - Successione nei rapporti giuridici dei soci.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall'articolo 10 l.f.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'articolo 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2013 n. 6070

Società – Liquidazione - Bilancio finale - Mancato inserimento di un credito sociale controverso - Cancellazione della società - Rinuncia al credito - Effetti sui soci.
È illegittima l'esecuzione forzata da parte del socio della società cancellata dal registro delle imprese, se il credito per cui agisce non è indicato nel bilancio di liquidazione, poiché la mancata indicazione della pretesa da parte del liquidatore va intesa come manifestazione della volontà di rinunciare al recupero della somma. L'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la conseguente cancellazione della società nel corso del giudizio di accertamento di un credito sociale deve interpretarsi quale volontà della società di non ricomprendere tra i crediti sociali il credito oggetto di accertamento. Mentre si trasferiscono ai soci i beni e i diritti certi, già esistenti incontestati e definiti, non si trasferiscono, invece, le mere pretese o i diritti di credito controversi.
• Tribunale di Prato sentenza 21 aprile 2016 n. 509

Società - Liquidazione - Bilancio finale - Esistenza di poste debitorie e creditorie - Mancata conclusione del procedimento di liquidazione – Poteri del giudice del registro - Cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione della società.
Non sussistono i presupposti per la cancellazione della società dal registro delle imprese nell'ipotesi in cui dal bilancio finale di liquidazione depositato risulti l'esistenza di crediti verso clienti, di crediti tributari e di disponibilità liquide non oggetto di alcuna attività di recupero, nonché la contemporanea presenza di poste debitorie non soddisfatte, stante la mancata realizzazione dell'attivo da parte del liquidatore. Tutte le volte che il bilancio finale documenti la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati - e non utilizzati quali forma diretta di pagamento dei creditori sociali -, il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio che costituisce il presupposto “ex lege” della cancellazione della società dal registro delle imprese. Rientra nei poteri dell'ufficio del registro delle imprese e, quindi, del giudice del registro disporre la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2191 cod. civ.
• Tribunale di Roma sentenza 19 aprile 2016

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