Penale

Effetti della revoca del mandato al difensore

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca - Revoca difensore di fiducia - Esplicazione effetti - Condizioni.
La revoca dell'incarico al difensore, così come l'atto di rinuncia, non esplica effetti finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o nominato d'ufficio, e non sia decorso il termine congruo di cui all'art. 108 c.p.p., non inferiore a sette giorni, previsto per consentire al nuovo difensore di prendere cognizione degli atti e conoscere dei fatti oggetto del procedimento. [Nel caso di specie, dopo la revoca del mandato all'avvocato, non risultava intervenuta alcuna nomina di nuovo difensore, onde nessun effetto è stato riconosciuto alla predetta revoca].
• Corte di cassazione, sezione II , sentenza 17 marzo 2020 n. 10341


Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Procura speciale rilasciata al difensore per la richiesta di rito abbreviato - Revoca del mandato - Effetti - Revoca automatica della procura speciale - Esclusione - Ragioni.
La procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore contestualmente nominato, è atto distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore; ne consegue che la revoca del mandato fiduciario non comporta l'automatica revoca della procura speciale, che può essere effettuata soltanto con un atto avente una delle forme prescritte per il conferimento dei poteri, da depositarsi presso la cancelleria del giudice o la segreteria del pubblico ministero procedente. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in caso di dubbio, il giudice potrà, comunque, verificare l'effettiva persistenza della volontà dell'imputato di farsi rappresentare da colui che non è più suo difensore).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 6 agosto 2019 n. 35703


Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca - Revoca difensore di fiducia - Nomina di nuovo difensore ex art 97 comma 1 cod. proc. pen. - Richiesta di rinvio dell'udienza ex art. 108 cod. proc. pen. - Rigetto - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di diritto di difesa, il giudice legittimamente non accoglie l'istanza di rinvio avanzata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. dal nuovo difensore, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione di altro revocato, quando l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali. (Nella specie, l'imputato dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione dell'esame da lui stessa richiesta di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 29 maggio 2019 n. 23884

Difensore penale - Revoca - Nomina di un nuovo difensore - Concessione del termine a difesa al difensore subentrante - Diritto del difensore - Attività che possono essere compiute durante la decorrenza del termine.
L'articolo 108 del Cpp, in uno con il precedente articolo 107, prevede che, in caso di revoca del difensore, la concessione del termine per la difesa sia oggetto di un vero e proprio diritto del nuovo difensore, salva sempre l'operatività effettiva della revoca solo dopo il decorso del termine stesso. Durante la decorrenza di detto termine concesso al difensore subentrato a quello revocato, il giudice, come previsto dall'articolo 107, comma 3, del codice di procedura penale, può legittimamente compiere (continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Cpp) solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto compatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, in particolare della discussione e della pronuncia della sentenza.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 7 novembre 2018 n. 50333


Difesa e difensori - In genere - Rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - Fatti accaduti nell'immediatezza della celebrazione del giudizio - Diritto alla concessione del termine per la difesa - Sussistenza.
Il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono da parte del precedente difensore può essere esercitato pur quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, si siano verificati nell'immediatezza della celebrazione del giudizio.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2008 n. 15413

Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca - Mandato al primo difensore.
Nel caso in cui, l`imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d`appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l`intento dell`imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all`altro difensore.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 13 agosto 1998 n. 9478

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