Rassegne di Giurisprudenza

Efficacia probatoria dei prospetti paga sottoscritti dal lavoratore con la formula "per ricevuta"

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro - Lavoro subordinato - Prospetti paga - Sottoscritti dal lavoratore con la formula "per ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Prova dell'avvenuta consegna della busta paga - Sussiste - Onere della prova dell'effettivo pagamento gravante sul datore.
E' onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione. Questi prospetti anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire solo la prova dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento; laddove si sia però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione e altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27749

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Ritenute previdenziali e assistenziali - Omesso versamento - Prospetti paga non quietanzati dal lavoratore - Prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione - Esclusione.
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la produzione da parte del datore di lavoro di prospetti paga, quand'anche sottoscritti dal lavoratore, ma non accompagnati da una espressa dichiarazione di quietanza, non costituisce prova della materiale corresponsione delle retribuzioni al dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza, ben potendo solo avere funzione di prova dell'assolvimento dell'obbligo, sanzionato in via amministrativa, di rilasciare detto documento).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 21 gennaio 2019 n. 2565

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Retribuzione - In genere prospetti paga sottoscritti "per ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio - Insussistenza.
La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti.
•Corte di cassazione, sezione 6L, ordinanza 27 aprile 2018 n. 10306

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Prospetti paga sottoscritti per quietanza - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 giugno 2016 n. 13150