Penale

Elemento soggettivo e concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta – La Cassazione interviene sui presupposti della condotta distrattiva dolosa

Nota a Cass. pen., Sez. V, Sent., 28/03/2023, n. 13002

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di Fabrizio Ventimiglia e Chiara Caputo*

Con la pronuncia in esame, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori".

Questa, sinteticamente, la vicenda processuale.

L'amministratore, il liquidatore ed il commercialista depositario delle scritture contabili di una S.r.l. in liquidazione – e poi dichiarata fallita – hanno proposto impugnazione per Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma dell'appellata sentenza di prime cure, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti dei predetti imputati, ai quali veniva contestato di aver distratto una cospicua somma di denaro attraverso svariate disposizioni di bonifico bancario tramite home banking in favore di società con sede all'estero, quali "anticipi" su forniture mai effettuate.

Con il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del commercialista della società, professionista dunque estraneo alla governance della fallita, il ricorrente deduceva la violazione di legge con riferimento agli artt. 110 c.p. e 216 L. Fall., sulla base dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione del ricorrente, nonostante l'assenza della prova – sulla base della ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente – della sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio dell'elemento soggettivo necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie concorsuale contestata.

Sul punto, la difesa, evidenziando che "in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione da parte dell'extraneus, si richiamano i principi di legittimità secondo cui il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori", osservava come la Corte d'Appello non avesse provveduto a cristallizzare elementi probatori da cui ricavare – in termini di certezza processuale assoluta al di là di ogni ragionevole dubbio – "la configurazione in capo al ricorrente sia del momento rappresentativo doloso, consistente nella piena consapevolezza della condotta distrattiva di altrui ideazione e perpetrazione,sia del momento volitivo doloso, ossia la diretta volontà del ricorrente di attivamente e finalisticamente partecipare al fatto criminoso".

In proposito, i Giudici di legittimità, nel sottolineare il carattere indubbiamente finalistico dell'apporto dell'interessato alla realizzazione della distrazione, hanno sottolineato l'incensurabilità delle argomentazioni di cui alla sentenza gravata che, invece, avrebbero offerto un'adeguata motivazione in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'extraneus rispetto alle condotte spoliative poste in essere dall'intraneus.

In considerazione delle predette argomentazioni, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto, per cui "…in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori" - pur riconoscendo come l'elemento soggettivo (salva l'ipotesi in cui questo risulti esplicitato) vada ricostruito in via indiretta, senza poter escludere l'incidenza anche di fattori di tipo logico idonei a "cementare" i passaggi ricostruttivi di una vicenda, trattandosi pur sempre di un fattore interno attinente alla rappresentazione e volizione dell'azione.

Si tratta indubbiamente di una pronuncia importante ed interessante dal momento che ha affermato un principio molto significativo, che impone a tutti i professionisti che si imbattono per motivi di lavoro in fattispecie sovrapponibili, di prestare la massima cautela ed attenzione nello svolgimento della professione, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento nelle responsabilità (civili e penali) connesse all'insolvenza aziendale.

* a cura dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Chiara Caputo, dello Studio Legale Ventimiglia

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