Rassegne di Giurisprudenza

Elezioni dei consigli degli ordini forensi e limite del doppio mandato

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Avvocato - Consigli dell'ordine elezioni dei consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Limite del doppio mandato.
La norma sul limite del doppio mandato di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 113 del 2017 deve essere interpretata esclusivamente nel senso di assicurare la massima partecipazione degli iscritti all'esercizio e alle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice in modo da garantire la par condicio tra i candidati suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini. (Fattispecie relativa al pregresso espletamento di mandati presso un Ordine poi soppresso e accorpato in un altro Ordine).
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 maggio 2021 n. 12601

Avvocato - Elezioni dei consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità di avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Esclusione - Dimissioni anticipate - Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato - anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 - deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26 marzo 2021 n. 8566

Avvocati - Consiglio dell'ordine - Elezioni - Candidati eletti per più di due mandati - Ineleggibilità - Art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/2017 - Soppressione di un Consiglio dell'ordine e trasmigrazione degli iscritti nell'albo di altro Consiglio - Ineleggibilità - Sussiste.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, l'unica interpretazione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo della legge n. 113 del 2017, coerente con le finalità perseguite dal legislatore è nel senso che il divieto ivi previsto - non rieleggibilità dei consiglieri per più di due mandati consecutivi - opera anche in caso di soppressione di un Consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro Consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia svolto le funzioni di componente presso il Consiglio dell'ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine di nuova iscrizione.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 febbraio 2021 n. 2603

Avvocati - Ordini circondariali forensi - Carica di consigliere - Candidati eletti per più di due mandati consecutivi - Ineleggibilità.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, l'art. 3, comma 3, della l. 113/2017 in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi, va riferito anche ai mandati espletati parzialmente prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente non possono essere eletti gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi di componente dei Consigli dell'Ordine (esclusi quelli di durata inferiore ai due anni) pure se, anche solo in parte, sotto il regime anteriore alle riforme attuate dalle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113. La regola dell'ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati fa in modo che si eviti il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere e assicuri la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli ordini, favorendone l'avvicendamento agli organi di vertice e garantendo la par condicio tra i candidati.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 dicembre 2018 n. 32781