Rassegne di Giurisprudenza

Elusione fraudolenta dei modelli 231 commessa da soggetti in posizione apicale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Reato commesso da organo apicale - Esonero responsabilità dell'ente - Condizioni.
L'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificatrice solamente in quanto la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica dell'azienda, risultando il reato il prodotto di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma, piuttosto, in presenza di un'organizzazione adeguata, aggirabile soltanto attraverso una condotta ingannevole.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 15 giugno 2022 n. 23401

Reato di tentata corruzione - Società - Commissione dal responsabile di un suo centro operativo che lavora a stretto contatto con la Pa - Reato commesso da una figura apicale all'interno della società - Responsabilità dell'ente.
Danno luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da chi riveste posizione apicale di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di unità organizzativa dotata di autonomia. L'ente, altrimenti responsabile, può opporre, secondo la scelta del legislatore delegato, la prova della preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 6 dicembre 2018 n. 54640

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto commesso da soggetti in posizione apicale - Elusione fraudolenta dei modelli organizzativi e di gestione - Responsabilità dell'ente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
L'elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c), del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggiotaggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta del presidente e dell'amministratore delegato di una società, consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4677

Responsabilità da reato degli enti - Adozione dei modelli 231 - Violazione - Soggetti in posizione apicale - Condotta fraudolenta - Nozione.
Un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato, e dunque il reato che si vuole impedire può essere commesso, solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Pertanto, la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Per condotta fraudolenta deve intendersi non qualunque mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, ma una condotta ingannevole, falsificatrice e subdola diretta ad eludere un obbligo di legge.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4677