Emissioni odorigene sanzionabili in base alle norme ambientali e al codice penale
Non vi è rapporto di specialità tra i reati contravvenzionali che possono essere imputati in concorso
Le emissioni illegittime di gas in atmosfera possono determinare il concorso tra reati ambientali e penali. Non sussiste cioè alcun principio di specialità dei primi che determini l'assorbimento dei secondi. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20204/2021, ha rigettato il ricorso che contestava la doppia imputazione per emissioni odorigene.
La Cassazione fa proprio uno degli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. E predilige quello che non esclude in radice la responsabilità penale per il solo fatto che l'attività produttiva che determina le emissioni sia stata autorizzata amministrativamente. Infatti, secondo tale indirizzo prescelto l'attività autorizzata può comunque determinare quell'attentato all'incolumità pubblica delle persone sottoposte alle emissioni di gas (nozione che nell'accezione comune ricomprende gli odori).
Nel caso specifico si trattava di sversamento di fertilizzanti ottenuti dal trattamento di rifiuti. Ma è proprio l'incompleto trattamento di trasformazione che ha determinato l'imputazione per illecito sversamento di rifiuti in terreni agricoli. Formalmente si trattava quindi di ammendanti (cioè fertilizzanti finalizzati al miglioramento della destinazione agricola del fondo), ma il rinvenimento in tali fanghi di frazioni litoidi di grosse dimensioni costituite da cemento, laterizi e frammenti plastici non ne determinava la fine della qualificazione come rifiuti. Ma il ricorrente sosteneva trattarsi di attività lecita anche se passibile di sanzione amministrativa perché aveva ottenuto l'autorizzazione amministrativa solo successivamente all'avvio della produzione e sversamento di quelli che sosteneva essere ammendanti e non rifiuti. Non poteva quindi ritenersi responsabile né del reato ambientale né di quello di molestie alle persone per le emissioni odorigene che erano totalmente lecite a maggior ragione dal momento dell'autorizzazione.
La Cassazione spiega invece che pur in presenza di attività autorizzata si deve far riferimento alla normale tollerabilità degli odori immesssi e che l'imprenditore è tenuto - al di là del concetto di stretta tollerabilità di cui tiene conto la normativa ambientale autorizzatoria - a prendere tutti gli accorgimenti necessari e possibili al fine di tutelare l'incolumità delle persone dal disturbo di fastidiose, cioè "non normali", emissioni di gas. Infine, fa rilevare la Cassazione, il concorso tra i reati si giustifica anche in base al diverso "bene" che tutelano. In un caso è la qualità dell'aria e nell'altro è la tranquillità del vivere, che può essere disturbata dalle emissioni odorigene anche senza prova di un rischio per la salute.