Civile

Emotrasfusioni, il ministero della Salute risarcisce i contagiati anche dopo il 1990

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di Paola Rossi

Il ministero della Salute è sempre responsabile per i danni da emotrasfusioni. E anche dopo aver dettato nel 1990 le direttive per praticare in sicurezza trasfusioni di sangue o plasma. Infatti, la Cassazione con l'ordinanza n. 16895 di ieri ha definitivamente accertato la legittimità del risarcimento posto a carico del Ministero per un caso di infezione da Hcv (virus dell'epatite C) contratta presso un'azienda ospedaliera palermitana in occasione di una trasfusione praticata nel 1992. Cioè dopo l'adozione delle linee guida con il Dm 21 luglio 1990 "Misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatitiche da trasfusione di sangue" in attuazione della legge 107 dello stesso anno. Nella causa definitivamente decisa oggi il Ministero ricorrente contestava la sussistenza di un propio obbligo a controllare l'operato delle unità periferiche del servzio sanitario nazionale dopo che aveva appunto definito le direttive cui dovevano attenersi in sede di emotrasfusioni.

La responsabilità
La tesi del ministero - respinta dalla Cassazione - è appunto l'assenza di una propria legittimazione passiva nelle cause intentate per il risarcimento del danno da emotrasfusione: perché il nesso causale sarebbe stato interrotto da quando nel 1990 ha prescritto a carico del Ssn l'obbligo di controllo di ogni unità di sangue da donatore prima di somministrarlo. Inoltre, sostiene il dicastero, la pronuncia n. 49/1991 della Consulta ha dichiarato illegittime proprio le norme della legge 107/1990 sul potere ministeriale di indirizzo e di coordinamento: da cui sarebbero degradate a semplici linee guida anche le successive disposizioni del "Piano sangue" attuato nel 1994, ma previsto dal lontano 1967. Non si potrebbe quindi neanche imputare al ministero la tardiva adozione del piano. Ma, come spiega la Cassazione, la Consulta ha solo bocciato le modalità del controllo ministeriale e non la sua sussistenza. Con ciò, non ha in alcun modo fatto venir meno la reponsabilità per omesso controllo. Anche in ossequio a un generale principio secondo cui la mera normazione non solleva la Pa dall'avere un ruolo attivo di vigilanza e controllo sulla sicurezza dei prodotti emoderivati somministrati. In quanto le norme adottate costituiscono limiti esterni al proprio potere discrezionale.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 25 giugno 2019 n. 16895

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