Responsabilità

Emotrasfusioni: il nesso causale è dato dall'evento dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalle "sacche malate"

Il tribunale adito, previa Ctu, ha accolto la domanda condannando il Ministero della salute al pagamento della somma di circa 376mila euro oltre interessi

di Giampaolo Piagnerelli

Il danno e, quindi, il successivo risarcimento da trasfusione di sangue infetto trova il nesso causale tra l'evento ossia l'infezione e la sua derivazione probabilistica della trasfusione. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 21695/22.

La vicenda
Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Napoli il ministero della Salute chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di emotrasfusione di unità di sangue avvenuta il 5 novembre 1990 in occasione del ricovero per adenocarcinoma dell'endometrio. Il tribunale adito, previa Ctu, ha accolto la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di circa 376mila euro oltre interessi. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero.
Con sentenza 13 maggio 2000 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello. In particolare, secondo i giudici di seconde cure, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, sussisteva la responsabilità extracontrattuale del ministero della Salute per l'omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati).

Le decisioni dei giudici
Nella sentenza di merito veniva acclarata la responsabilità del Ministero per l'omessa vigilanza sui centri emotrasfusionali con riferimento ai danni conseguenti da epatite e infezioni da Hbv, Hiv e Hcv contratte dai soggetti emotrasfusi. I giudici di seconde cure, inoltre, hanno osservato che nella specie il nesso eziologico fra l'emotrasfusione e l'infezione contratta risultava accertato in sede di procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge 210/1992, conclusione condivisa anche dal Ctu.

La Cassazione rileva, infine, che in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (Hbv, Hiv e Hcv), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione.

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