Comunitario e Internazionale

Energie rinnovabili: nuove disposizioni a livello europeo e nazionale finalizzate ad accelerare la transizione verde

Il Regolamento, in vigore dal 30 dicembre 2022, è direttamente applicabile per i prossimi 18 mesi in ciascuno degli Stati membri e potrà essere prorogato

di Tiziana Fiorella e Carlotta Carta*

Il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio recante disposizioni volte a snellire e velocizzare le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il Regolamento, in vigore dal 30 dicembre 2022, è direttamente applicabile per i prossimi 18 mesi in ciascuno degli Stati membri e potrà essere prorogato.

Di seguito un breve riepilogo delle previsioni più importanti:

i) articolo 3 : introduce una presunzione relativa di interesse pubblico, da tenere in considerazione in sede di ponderazione degli interessi per i progetti di pianificazione, costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

ii) articoli 4 , 5 e 7 : prevedono una riduzione dei termini delle procedure autorizzative:

- per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, il termine non è superiore a 3 mesi;

- per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile che determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 6 mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie;

- per la revisione della potenza degli impianti di cui sopra, che non determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 3 mesi, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema;

- per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW il termine non è superiore a 1 mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, 3 mesi;

iii) articolo 6 : dispone che gli Stati membri possono esentare dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dalle valutazioni di protezione della specie i progetti di energia rinnovabile, nonché quelli di stoccaggio dell'energia di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Le misure introdotte dal Regolamento, pur essendo temporanee, sono volte ad incentivare la diffusione a livello europeo delle energie rinnovabili tramite, in particolare, la semplificazione dell'iter amministrativo, che a livello nazionale, il legislatore ha -in parte- già attuato, si pensi ad esempio al Decreto legge16 luglio 2020, n. 76 ("Decreto Semplificazioni"), al d.l. 77/2021 ("Semplificazioni bis") e, altresì, al d.l. 50/2022 ("Decreto Aiuti").

Anche la recente bozza del nuovo Decreto Semplificazioni predisposta dall'esecutivo -ancora in attesa di approvazione e pubblicazione- si inserisce nel solco della semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica.

Tra i punti più significativi, segnaliamo:

i) articolo 66: per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione o di distribuzione, è applicabile, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2025, la procedura abilitativa semplificata (PAS) ex d.lgs. 28/2011 , a condizione che l'energia prodotta dagli impianti sia ceduta al GSE per un periodo pari ad almeno quindici anni;

ii) articolo 70: gli impianti agrivoltaici, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, se i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e se le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole;

iii) articolo 71: prevede l'accorpamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'Autorizzazione Unica (AU). Difatti, l'AU ex art. 12 d.lgs. 387/2003, è rilasciata all'esito di un procedimento unico che include la VIA da parte della Commissione PNRR-PNIEC, la quale trasmette il proprio parere direttamente alla conferenza di servizi;

iv) articolo 72: viene semplificato l'iter per gli impianti off-shore di produzione di energia da fonti rinnovabili posti al largo delle coste italiane. Nello specifico la norma prevede che la realizzazione e la messa in servizio degli impianti off-shore di produzione e di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili venga sottoposta ad una autorizzazione semplificata che integra la VIA, sostituisce ogni altro atto necessario e costituisce il necessario presupposto per il rilascio e il mantenimento della concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine occupate.

*a cura di Tiziana Fiorella e Carlotta Carta, rispettivamente Partner e Associate dello studio Ughi e Nunziante.

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